La fonte prioritaria del potere rappresentativo volontario (diretto) si rinviene nella procura (artt.
1392 e ss. cod.civ.).
Essa consiste in un
negozio unilaterale (del quale viene per lo più affermata la natura recettizia
nota1, ciò che sarà assoggettato a distinta disamina), in forza del quale il
rappresentato conferisce al
rappresentante l'autorizzazione ad agire in suo nome
nota2.
In conseguenza del rilascio della procura gli effetti dell'azione giuridica del rappresentante vengono imputati direttamente in capo al rappresentato.Secondo la tesi assolutamente prevalente
nota3, l'ambito dell'istituto della rappresentanza avrebbe ad oggetto non solo gli atti negoziali, bensí
qualsiasi atto giuridico lecito come comunicazioni, diffide, pagamenti. Rimangono esclusi gli atti c.d. personalissimi: il c.d. matrimonio per procura di cui all'art.
111 cod.civ. non è altro se non una fattispecie di ambasceria
nota4.
Note
nota1
La natura unilaterale determina come, ai fini dell'eventuale pronunzia di annullamento per incapacità naturale, venga in esame il mero "grave pregiudizio" (cfr. l'art.
428 cod.civ.) non esistendo alcun affidamento da proteggere: cfr.
Cass. Civ. Sez. III, ord. 11272/2020. Sul carattere recettizio della procura si veda Cariota Ferrara, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1962, p.158; Natoli, La rappresentanza, Milano, 1975, p.53 e Visintini, Della rappresentanza, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1993, p.254.
top1 nota2
Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.83; Bigliazzi Geri, voce Procura, in Enc.dir., vol.XXXVI, p.995.
top2nota3
Cfr. Chianale, La rappresentanza, in I contratti in generale, t.2, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.1130.
top3nota4
In questo senso anche Finocchiaro, Matrimonio civile. Formazione, validità, divorzio, Milano, 1989, p.45 e Bigliazzi-Geri, cit., p.1007, anche se non mancano coloro che sostengono che anche questa fattispecie altro non sarebbe se non una rappresentanza in senso tecnico (Del Pasqua, Il matrimonio per procura, in Giust.civ., IV, 1976, p.163 e Bove, Il matrimono civile: condizioni, formalità preliminari, opposizione e celebrazione, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, I, 2, Torino, 1982, p.619).
top4Bibliografia
- BIGLIAZZI GERI, Procura, Enc.dir., XXXVI, 1987
- BOVE, Il matrimonio civile: condizioni, formalità preliminari, opposizione e celebrazione, Torino, Trattato di dir.priv. Rescigno, I, 1982
- CARIOTA-FERRARA, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1962
- CHIANALE, La rappresentanza. , Torino, I contratti in gener., a cura di Gabrielli, 2, 1999
- DEL PASQUA, Il matrimonio per procura, Giust.civ., IV, 1976
- FINOCCHIARO, Matrimonio civile. Formazione, validità, divorzio, Milano, 1989
- NATOLI, La rappresentanza, Milano, 1975
- VISINTINI, Della rappresentanza, Bologna-Roma, Comm. del c.c. Scialoja-Branca, 1993
Prassi collegate
- La rappresentanza negli acquisti immobiliari alle vendite forzate
- Quesito n. 760-2008/C, Se nella procura a vendere sia ricompreso anche il potere di stipulare il preliminare
- Quesito n. 601-2007/C, Procura generale e clausola che prevede la facoltà del rappresentante di stipulare convenzioni matrimoniali