Annullamento della procura per incapacità naturale. Requisiti. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 11272 del 12 giugno 2020)

In tema di annullamento dei negozi giuridici unilaterali va accertata la sussistenza di entrambi i requisiti previsti dal I comma dell'art. 428 cod.civ., con speciale riferimento al grave pregiudizio per l'autore dell'atto. Ai fini dell'accertamento di una situazione di incapacità di intendere e di volere al momento del compimento dell'atto stesso, non occorre una totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, ma è sufficiente una alterazione psichica, dovuta a causa anche transitoria, atta ad impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la capacità di valutare l'importanza dell'atto che si sta per compiere. Quanto all'accertamento della idoneità dell'atto a recare grave pregiudizio al suo autore va effettuata con particolare rigore, avuto riguardo alla situazione di incapacità del soggetto, e con valutazione ex ante, nella quale occorre tenere in conto tutte le caratteristiche strutturali del negozio posto in essere al fine di valutarne le potenzialità lesive.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il provvedimento considera le conseguenze dell'incapacità naturale di un soggetto che aveva rilasciato una procura. Come è noto quest'ultima è classificabile in chiave di atto negoziale unilaterale. Siffatta qualificazione comporta l'applicabilità, ai fini della valutazione delle conseguenze del difetto di capacità di intendere o di volere in capo all'autore dell'atto, dei criteri di cui all'art.428 cod.civ.. La norma a tal riguardo prescrive, quale ulteriore requisito (rispetto cioè alla prova della incapacità al tempo del perfezionamento dell'atto) ai fini della declaratoria di invalidità, la sussistenza di un "grave pregiudizio" in capo a colui che l'abbia posto in essere. Non v'è infatti alcun affidamento che sia suscettibile di protezione, non esistendo un'altra parte la cui posizione contrattuale debba essere protetta.

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