La procura che è insita nell'atto di
raggruppamento temporaneo di imprese (in forza del quale le imprese si dichiarano raggruppate nei propri rapporti con l'appaltante), non esaurisce tuttavia il contenuto dell'atto di raggruppamento.
Sia che la fattispecie venga qualificata come contratto commutativo riconducibile al mandato (tesi difficilmente conciliabile con l'ordinaria gratuità dell'incarico conferito all'impresa capogruppo di cui si fa menzione espressa nell'atto)
nota1, sia che lo si paragoni a fattispecie aventi natura consorziale
nota2, esso non può essere qualificato semplicemente come procura
nota3 .
Da questa considerazione scaturisce che, una volta che il notaio abbia stipulato detto atto nella forma pubblica
non possa rilasciarne l'originale , dovendo procedere alla conservazione dello stesso nella propria raccolta.
Note
nota1
Cfr. Mazzone, L'associazione temporanea di imprese, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.XVII, p.557.
top1nota2
In questo senso Corapi, Le associazioni temporanee di imprese, Milano, 1983, p.109, secondo cui si sarebbe di fronte ad un consorzio senza attività esterna.
top2nota3
Prevale in dottrina l'opinione (Campobasso, Diritto commerciale, vol.I, Torino, 1997, p.286 e Bortolotti-Morresi, voce Joint ventures, in N.sso Dig.it., Appendice IV, p.536) che si tratti di contratti associativi innominati, non riconducibili ad alcuno schema tipico.
top3 Bibliografia
- BORTOLOTTI MORRESI, Joint Ventures, N.sso Dig. it., Appendice IV
- CORAPI, Le associazioni temporanee di imprese, Milano, 1983
- MAZZONE, L'associazione temporanea di imprese, Tratt.dir.civ. dir. da Rescigno, XVII