Codice Civile art. 428


ATTI COMPIUTI DA PERSONA INCAPACE D'INTENDERE O DI VOLERE

1. Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all' autore.
2. L' annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d' intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell' altro contraente.
3. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l' atto o il contratto è stato compiuto.
Resta salva ogni diversa disposizione di legge.

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