Si è discusso circa la
ammissibilità del rilascio di procura generale da un coniuge ad un altro quando i medesimi siano in regime di comunione legale dei beni.
Gli argomenti portati da chi ritiene non ammissibile nella fattispecie il rilascio di procura generale
nota1, si fondano sul modo di disporre del II comma dell'art.
182 cod.civ., nonchè del III comma dell'art.
210 cod.civ.. In base alla prima norma sembrerebbe che una procura generale tra coniugi possa essere rilasciata nel caso di lontananza o altro impedimento di uno di essi. Potrebbe altresì essere rilasciata procura institoria nell'ipotesi di cui al II comma della norma citata per prima.
In forza della seconda
non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all' uguaglianza delle quote.
La
procura generale costituirebbe infatti una deroga alle norme sull'amministrazione dei beni della comunione, con particolare riferimento al principio generale della paritetica partecipazione dei coniugi all'amministrazione dei beni comuni
nota2.
Tuttavia si può osservare che, in forza del conferimento della procura, il coniuge
non viene spogliato di alcun potere rispetto all'amministrazione, conservando pienamente tutti i poteri in ordine al compimento di qualsiasi atto relativo ai beni della comunione.In aggiunta a ciò una conseguenza così grave come quella di ritenere sussistente un divieto di rilascio di procura generale non può certamente essere ritratto da deboli argomenti a contrario come quelli riferiti
nota3.
Note
nota1
Si vedano Acquarone, Amministrazione e responsabilità dei beni della comunione, in Il nuovo diritto di famiglia, Contributi notarili, 1978,550; Pino, Il diritto di famiglia, Padova, 1977, p.114.
top1nota2
Cfr. De Paola-Macrì, Il nuovo regime patrimoniale della famiglia, Milano, 1978, p.182; Busnelli, La "comunione legale" nel diritto di famiglia riformato, in Riv. not., 1976, p.50. Analogo parere viene espresso da Auciello, Badiali, Iodice, Mazzeo, La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia, Milano, 2000, p.441, i quali, sottolineando peraltro come esista una differenza sia terminologica sia sostanziale fra procura generale e generica, (attribuendo rispettivamente alla prima il potere di compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione, alla seconda, il potere di compiere ogni negozio sia pure limitato ad una determinata categoria) reputano che il conferimento di procura generale nel caso prospettato sia inutile, poichè il coniuge avrebbe già il potere di compiere disgiuntamente tutti gli atti di ordinaria amministrazione ex art.
180 cod.civ.. Per quanto invece attiene al rilascio di procura generica, l'impossibilità del rilascio discenderebbe dal disposto di cui all'art.
210 cod.civ. .
top2nota3
Così A. Finocchiaro-M. Finocchiaro, Riforma del diritto di famiglia, vol. III, Milano, 1979, pp. 550 e 555; Giusti, L'amministrazione dei beni della comunione legale, Milano, 1989, p.174; Santosuosso, Il regime patrimoniale della famiglia, in Comm cod. civ., Torino, 1983, p.248.
top3Bibliografia
- ACQUARONE, Amministrazione e responsabilità dei beni della comunione, Nuovo dir. fam.Contributi notarili, 1978
- AUCIELLO - BADIALI - IODICE - MAZZEO, La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia: manuale e applicazioni pratiche delle lezioni di Guido Capozzi, Milano, 2000
- BUSNELLI, La "comunione legale" nel diritto di famiglia riformato, Riv.not., 1976
- DE PAOLA MACRI', Il nuovo regime patrimoniale della famiglia, Milano, I, 1978
- FINOCCHIARO, Riforma del diritto di famiglia, Milano, III, 1979
- GIUSTI, L'amministrazione dei beni della comunione legale, Milano, 1989
- PINO, Il diritto di famiglia, Padova, 1984
- SANTOSUOSSO, Il regime patrimoniale della famiglia, Torino, Comm.cod.civ., 1983