La comune intenzione dei contraenti



Può essere considerato come il criterio interpretativo più importante e di immediata applicazione quello che corrisponde all'art. 1362 cod. civ. , ai sensi del quale nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
Nonostante il modo di disporre della norma in esame è del tutto palese che il primo elemento a disposizione di chi si accinge ad intendere una dichiarazione, una manifestazione di pensiero o più specificamente di volontà, è quello di soppesare il tenore testuale delle espressioni adoperate da coloro che l'hanno formata.
Secondo un'opinione nota1, che suole compendiarsi nella massima tralaticia in base alla quale in claris non fit interpretatio, non vi sarebbe alcun bisogno di interpretare l'atto negoziale ogniqualvolta esso si manifestasse come chiaro ed assolutamente inequivoco nella formulazione delle clausole di cui fosse composto (cfr.Cass. Civ. Sez. III, 7500/07; Cass. Civ. Sez. III, 11599/04 le quali negano, in tal caso, che possa farsi ricorso a regole interpretative sussidiarie; cfr. anche Cass. Civ. Sez. III, 12619/03; Cass. Civ., 4563/95; Cass. Civ., 2681/72 ) nota2.
La norma in esame, nel presupporre questa banale regola, tiene tuttavia a precisare che ciò che conta è pervenire alla conoscenza di quale sia stata la comune intenzione delle parti. L'art. 1362 cod. civ. è importante proprio per questo principio che pone: la lettera è determinante in quanto corrisponda al volere delle parti, ma il punto di indagine è esclusivamente quest'ultimo nota3. Ovviamente quanto più ci si dovesse allontanare dal tenore letterale delle espressioni per approdare all'accertamento di un intento divergente, tanto più vi sarebbe bisogno di fortemente giustificare e dare conto di un siffatto risultato.
E' in questa chiave di lettura che va inteso il II comma della norma in esame, ai sensi della quale, per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto nota4. La condotta delle parti è dunque uno dei mezzi, il più immediato dopo le parole, a disposizione dell'interprete allo scopo di approdare all'intento comune: si pensi alla rilevanza delle trattative intercorse prima della conclusione del contratto, alle modalità di esecuzione, alle dichiarazioni che hanno fatto seguito successivamente al perfezionamento dell'accordo (Cass. Civ., Sez. III, 8745/11). E' stato comunque deciso che, relativamente ai contratti stipulati da un ente pubblico, non sia ammissibile fare ricorso ai fini ermeneutici alle deliberazioni degli organi competenti attinenti alla fase proparatoria, dovendosi la direzione della volontà negoziale desumere esclusivamente dalle pattuizioni inter partes (Cass. Civ., 11247/02). Inoltre, con riferimento a contratti ove la forma sia prescritta ad substantiam, l'applicazione del criterio in esame implica che si debba tener conto del principio secondo il quale una volontà manifestata al di fuori dell'atto (o addirittura contro il tenore testuale del medesimo) non possa rilevare (Cass. Civ. Sez. II, 2215/04). Interessante, al riguardo, è rilevare come sia stato invece deciso nel senso che è possibile conferire rilevanza ad una clausola contenuta in un contratto preliminare e non reiterata in quello definitivo (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 22984/2014). Nel caso di specie si trattava di una cessione di quote di srl, per la quale il formalismo è previsto ai soli fini dell'iscrizione dell'atto presso il Registro delle imprese. Cosa dire del versamento effettuato da un socio nelle casse sociali in vista di un aumento di capitale successivamente non attuatosi? Un conto infatti sono i "versamenti in conto capitale" che incrementano il patrimonio senza diritto alla restituzione, altra cosa i "versamenti in conto futuro aumento di capitale". In tale ultimo caso sussiste, per l'ipotesi di mancata attuazione dell'incremento, diritto alla restituzione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 31186/2018 che fa leva sul criterio ermeneutico della comuni intenzione dei contraenti).

In generale, risulta evidente che, qualora già in base al tenore letterale delle espressioni adoperate dai contraenti più non residuasse incertezza circa il comune intento, non vi sarebbe bisogno di fare ricorso alle ulteriori regole di interpretazione di cui agli artt. 1363 e ss. cod. civ. (Cass. Civ. Sez. I, 884/95).
Talvolta l'operazione ermeneutica conta per poter valutare la legittimità di un'ulteriore susseguente attività negoziale. Si pensi ad un caso in cui una parte, dopo aver alienato la quota della metà indivisa di un immobile, aveva proceduto a compiere opere di trasformazione, frazionandolo ed intendendo successivamente pervenire alla vendita di una di tali unità senza tuttavia la partecipazione dell'altro comunista. Attività bollata come inefficace per quest'ultimo proprio sulla scorta dell'interpretazione della precedente vendita (Cass. Civ., Sez. II, 17491/2014).

Che cosa significa comune intenzione nota5 ?
Sicuramente non una volontà meramente psichica, interna ai contraenti. Quello che conta è piuttosto la ricerca della volontà comune, cioè del risultato o del prodotto dell'incontro delle due dichiarazioni (Cass. Civ., 7937/94).
L'indagine afferente al comune intento dei contraenti può dirsi strettamente correlata con le seguenti fondamentali tematiche:
  1. Causa e motivi nel contratto: l'elemento causale ha infatti a che fare con quella parte della volontà individuale che si è cristallizzata in volontà comune, l'intento unilaterale di ciascuno dei contraenti rimane invece limitato alla sfera dei motivi.
  2. Simulazione: l'attivitá ermeneutica postula comunque che la volontá comune corrisponda realmente ad uno schema tipico utilizzato. Qualora si dovesse riscontrare l'utilizzo dello schema tipico allo scopo di dar vita ad un'apparenza destinata ad essere tale per i terzi, volendo le parti in realtá dar vita ad effetti differenti rispetto a quelli palesati, la prevalenza dell'effettivo comune intento non sarebbe raggiunta per il tramite di un'attività di interpretazione, bensí in forza dell'esperimento di un'apposita azione intesa a far valere l'inefficacia dell'atto (azione di simulazione: cfr artt. 1414 e 1415 cod. civ.).
  3. Errore come vizio della volontà: il discrimine tra attività interpretativa intesa a far valere la reale intenzione ed azione volta a far valere l'errore ostativo (che potrebbe condurre non tanto all'annullamento del contratto quanto alla sua rettifica) si basa soprattutto sul concetto di intenzione comune. L'errore è rilevante ai fini dell'annullamento quando investe una sola parte. Giova da ultimo chiarire la portata delle c.d. clausole di stile, ossia di quelle pattuizioni che vengono trasfuse in un contratto senza che le parti le abbiano effettivamente volute, quale contenuto "normale" del contratto.
L'accertamento della natura di clausola di stile conduce alla inefficacia nota6 della stessa sotto il profilo della mancanza di volontá comune dei contraenti, senza che possa essere invocato il principio di conservazione degli effetti (Cass. Civ. Sez. II, 3398/84; cfr. in tema di costituzione di servitù, Cass. Civ., Sez. II 18349/12). Si veda anche Cass. Civ., Sez. II, 29902/2018 in relazione alla clausola "nello stato di fatto e di diritto in cui si trova" contenuta in un contratto preliminare di vendita immobiliare.

Note

nota1

Sacco, Il contratto , in Tratt. dir. civ., diretto da Vassalli, Torino, 1975, p. 769.
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nota2

Contra Alpa, L'interpretazione del contratto, Milano, 1983, p. 1513; Codini, Priorità dell'elemento letterale del contratto come criterio ermeneutico: contrasto tra giurisprudenza e dottrina, in Giust.civ., vol. I, 1994, p. 1384. Questi A. evidenziano che l'operazione interpretativa è sempre necessaria, poichè anche le espressioni di linguaggio più consuete possono assumere rilievi diversi rispetto al contesto specifico in cui sono inserite.
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nota3

Stolfi, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1961, pp. 223 e ss.; Scalisi, L'interpretazione del contratto. Il profilo della comune intenzione delle parti, Milano, 1996, pp. 80 e ss.
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nota4

Circa il criterio del comportamento successivo alla conclusione del contratto vi è contrasto in dottrina: alcuni Autori (Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm. cod. civ., vol. IV, Torino, 1980, p. 274; Mosco, Principi sulla interpretazione dei negozi giuridici, Napoli, 1952, p. 80) sostengono che tale criterio debba trovare applicazione soltanto quando non sia possibile, stante l'equivocità e non chiarezza del testo letterale del contratto, ricostruire l'intento negoziale; altri (Alpa, op. cit ., p. 209; Fonsi, L'interpretazione del contratto in giurisprudenza e in dottrina (artt. 1362 e 1363 cod. civ.), in Vita not., 1993, p. 1625) invece ne sostengono la sussidiarietà rispetto al disposto dell'art. 1362, I comma, cod. civ. . In un certo senso affinemente a quest'ultimo indirizzo, in giurisprudenza è stata affermata la natura assorbente del criterio di cui al I comma della norma, eventualmente integrato da quello di cui all'art. 1363 cod. civ., ribadendosi l'indole sussidiaria della regola di cui al II comma dell'art. 1362 cod. civ. , posta comunque fuori gioco dalla sufficienza dell'operazione ermeneutica condotta alla stregua della regola avente rango primario (Cass. Civ. Sez. II, 9916/04).
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nota5

Sul significato di "comune intenzione delle parti" vi è incertezza in dottrina: v'è chi (Stolfi, op. cit., p. 232) la identificano nella volontà reale delle parti; altri (Betti, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano, 1949, p. 342) nel valore obiettivo del contratto riconoscibile dalle congruenti dichiarazioni e dalla condo tta delle parti.
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nota6

Così Messineo, Dottrina g enerale del contratto, Milano, 1952, p. 23; De Cupis, Clausola di stile e vizio della volontà, in Giur.it., vol. IV, 1987, pp. 319 e ss.
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Bibliografia

  • ALPA, L’interpretazione del contratto, Milano, 1983
  • BETTI, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano, 1949
  • CODINI, Priorità dell'elemento letterale del contratto come criterio ermeneutico: contrasto tra giurisprudenza e dottrina, Giust.civ., I, 1994
  • DE CUPIS, Clausola di stile e vizio della volontà, Giur.it., IV, 1987
  • FONSI, L'interpretazione del contratto in giurisprudenza e in dottrina (art. 1362 e 1363 cod.civ.), Vita notarile, 1993
  • MESSINEO, Dottrina generale del contratto, Milano, 1952
  • MIRABELLI, Dei contratti in generale, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1967
  • MOSCO, Principi sulla interpretazione dei negozi giuridici, Napoli, 1952
  • SACCO, Il contratto, Torino, Tratt.dir.civ.dir. da Vassalli, VI, 1975
  • SCALISI, L'interpretazione del contratto. Il profilo della comune intenzione delle parti, Milano, 1996
  • STOLFI, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1961

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