Cass. civile, sez. I del 2018 numero 31186 (03/12/2018)



In tema di società di capitali, le erogazioni in conto di futuro aumento di capitale effettuate da un socio in favore della società, condizionate all'adozione della relativa delibera di aumento capitale entro un determinato termine, nel caso di mancata adozione della delibera (nella specie, per l'intervenuto fallimento della società sottoposta ad amministrazione straordinaria), determinano a carico della società l'obbligo di restituzione di quanto erogato dal socio a tale titolo, poiché in tal caso l'erogazione determina un aumento di capitale solo potenziale, destinato a divenire effettivo solo a seguito della delibera di aumento. Né a tale fattispecie è applicabile l'art. 2467 c.c. poiché tale disciplina riguarda solo i versamenti effettuati a titolo di finanziamento o di mutuo, ai quali è possibile associare un obbligo di rimborso, mentre non è applicabile ai versamenti o ai trasferimenti in conto capitale, in considerazione della diversità della causa che li contraddistingue, assimilabile a quella di capitale di rischio piuttosto che a quella delle obbligazioni creditorie.
Il socio che abbia effettuato un versamento in favore della società, in conto futuro aumento di capitale, ha diritto alla restituzione se l'aumento di capitale non viene effettivamente deliberato entro un dato termine, non risultando applicabile a tale versamento la postergazione ex art. 2467 c.c.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 2018 numero 31186 (03/12/2018)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti