Cass. civ., sez. II,n. 2215/2004. Il comportamento complessivo delle parti ai fini dell' interpretazione del contratto di trasferimento immobiliare.

Nell'interpretazione di un contratto di trasferimento immobiliare, cioè di un contratto nel quale la forma prevista ad substantiam è mezzo di espressione dell'accordo, elemento costitutivo del contratto, l'applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale comporta che si debba tenere conto del principio secondo cui la volontà delle parti che si manifesti al di fuori dell'atto scritto e contro di esso non può rilevare. Ne consegue che il criterio della valutazione del comportamento complessivo delle parti, ai fini dell'individuazione del loro comune intento, può essere utilizzato nell' interpretazione dei contratti formali per chiarire il senso del testo scritto; ma non si può desumere da esso la formazione del consenso sugli elementi essenziali del contratto quando di tale consenso non v'è traccia nello scritto; e, viceversa, non può escludersi sulla base della valutazione del comportamento, la formazione del consenso che, invece, emerge dall'atto scritto.

Commento

La S.C. precisa il senso del canone ermeneutico fondato sulla valutazione della condotta tenuta dalle parti in relazione agli atti negoziali contrassegnati dalla forma vincolata. Detto criterio giova allo scopo di chiarire il significato da attribuire al testo dell'accordo, non potendo tuttavia giungere fino al punto da permettere l'integrazione di esso con contenuti extratestuali, nè rinnegare il tenore dell'intesa quale risulta dall'atto scritto. Il nodo tuttavia è costituito proprio dalla sostanza dell'attività interpretativa, evidentemente mirante a dar conto della reale volontà dei contraenti.

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