Ricostruzione della concreta intenzione delle parti: discrasia tra testo del contratto preliminare e testo del contratto definitivo (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 22984 del 29 ottobre 2014)

L'omessa riproduzione, nel contratto definitivo di cessione di quote sociali, di una clausola già inserita nel preliminare non comporta, necessariamente, la rinunzia alla pattuizione ivi contenuta, che non resta assorbita ove sussistano elementi in senso contrario ricavabili dagli atti ovvero offerti dalle parti. Ne consegue che il giudice è tenuto ad indagare sulla concreta intenzione delle parti, tanto più che il negozio di cessione richiede la forma scritta solo al fine dell'opponibilità del trasferimento delle quote alla società e non per la validità o la prova dell'accordo, per cui occorre verificare se, con la nuova scrittura, le parti si siano limitate, o meno, solo a formalizzare la cessione nei confronti della società, senza riprodurre tutti gli impegni negoziali in precedenza assunti.

Commento

(di Daniele Minussi)
Quale è la rilevanza della mancata riproduzione di una clausola specifica presente nel contratto preliminare ove di essa non vi sia traccia alcuna nel contratto definitivo? Questo il quesito posto ai Giudici ed avente a oggetto l'interpretazione del contratto allo scopo di ricostruire l'effettiva volontà dei contraenti. Nel caso di specie la contrattazione preliminare riguardava la promessa di cessione delle quote di una società che era titolare di beni immobili. In relazione a ciò era stato tra le parti pattuito che il pagamento dell'INVIM decennale (imposta oggi non più sussistente) fosse posto a carico degli alienanti (quale minusvalenza latente nei bilanci sociali). L'atto di cessione delle quote era muto sul punto: quid juris? Secondo la S.C. tale carenza non elimina la possibilità che si dia una ricostruzione del comune intento anche sulla scorta della negoziazione preliminare, traendosi ulteriore conferma di tale possibilità dalla considerazione in base alla quale lo scopo della cessione delle quote sarebbe eminentemente quello di dare la possibilità di introdurre la pubblicità di legge nel registro delle imprese.

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