Cass. Civ., sez. II, n. 9916/2004. Rilevanza determinante del criteri ermeneutico soggettivo di cui all'art.1362, I comma, Cc.

A specificazione del principio generale di priorità gerarchica delle regole ermeneutiche soggettive (dall'articolo 1362 al 1365 del Cc) il legislatore ha attribuito nell'ambito della prima categoria, assorbente rilevanza al determinante criterio indicato nel comma 1 dell'articolo 1362 del Cc - eventualmente integrato da quello posto dal successivo articolo 1363 del Cc per il caso di concorrenza di una pluralità di clausole nella determinazione del pattuito - onde qualora il giudice del merito abbia ritenuto il senso letterale delle espressioni utilizzate dagli stipulanti idoneo a rilevare con chiarezza e univocità la comune volontà degli stessi, cosicché non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti, detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche se non si sia fatto ricorso ai criteri sussidiari, non solo a quelli oggettivi virgola, ma neppure a quello soggettivo del comma 2 dell'articolo 1362 del Cc, che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti.

Commento

La S.C. precisa la portata e la relazione delle due distinte regole portate rispettivamente dal I e dal II comma dell'art.1362 cod.civ.. L'operatività del criterio ermeneutico costituito dall'apprezzamento del comportamento successivo alla conclusione del contratto di cui al II comma è oggetto di contrasto tra gli interpreti. Secondo alcuni Autori (cfr.Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm. cod. civ., vol. IV, Torino, 1980, p. 274) esso dovrebbe rinvenire applicazione soltanto quando non fosse possibile, stante l'equivocità e non chiarezza del testo letterale del contratto, ricostruire l'intento negoziale. A parere di altri (cfr. Fonsi, L'interpretazione del contratto in giurisprudenza e in dottrina (artt. 1362 e 1363 cod. civ.), in Vita not., 1993, p. 1625) esso dovrebbe piuttosto essere definito in chiave di sussidiarietà rispetto al principio di cui al I comma. In un certo senso conforme a tale orientamento la sentenza in commento, la quale tuttavia possiede il significato prioritario di istituire un nesso di prevalenza della regola dell'interpretazione del contratto in base al combinato disposto degli artt. 1362 cod.civ. I comma e 1363 cod.civ. rispetto a quella ricavabile dal II comma dell'art.1362 cod.civ..

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