Cass. civile, sez. II del 2004 numero 2215 (05/02/2004)


Nell'interpretazione di un contratto di trasferimento immobiliare, cioè di un contratto nel quale la forma prevista ad substantiam è mezzo di espressione dell'accordo, elemento costitutivo del contratto, l'applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale comporta che si debba tenere conto del principio secondo cui la volontà delle parti che si manifesti al di fuori dell'atto scritto e contro di esso non può rilevare. Ne consegue che il criterio della valutazione del comportamento complessivo delle parti, ai fini dell'individuazione del loro comune intento, può essere utilizzato nell' interpretazione dei contratti formali per chiarire il senso del testo scritto; ma non si può desumere da esso la formazione del consenso sugli elementi essenziali del contratto quando di tale consenso non v'è traccia nello scritto; e, viceversa, non può escludersi sulla base della valutazione del comportamento, la formazione del consenso che, invece, emerge dall'atto scritto.

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