Prescrive l'art.
1365 cod.civ. che,
quando in un contratto si è espresso un caso allo scopo di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione nota1, può estendersi lo stesso patto nota2.
Si tratta delle indicazioni esemplificative, l'utilizzo delle quali non esclude che possano ritenersi comunque compresi i casi pur non esplicitati.
La regola in commento
sembrerebbe possedere una portata inversa rispetto a quella di cui alla norma che precede.Essa tende ad evitare che si formino presunzioni di esclusione non fondate sull'effettiva volontà delle parti (Cass. Civ. Sez. Lavoro,
539/83 ), mentre l'art.
1364 cod.civ. vale ad evitare l'insorgenza di una presunzione in base alla quale il contratto possieda una portata maggiore rispetto a quella propria dell'oggetto di convenzione in base alle espressioni di carattere generale. In effetti il criterio cardine è pur sempre costituito dall'intento comune dei contraenti che converge su un determinato oggetto, conferendo sostanza al contenuto del contratto
nota3 .
Note
nota1
Secondo Osti, voce Contratto, in N.sso Dig.it., vol. IV, 1959, p. 523, l'espressione "secondo ragione" presuppone la "valutazione che ragionevolmente deve farsi del contenuto del contratto in virtù del principio della buona fede".
top1nota2
La dottrina dominante (Mosco, Principi sull'interpretazione dei negozi giuridici, Napoli, 1952, p. 695; Perlingieri, Appunti di teoria dell'interpretazione, Napoli, 1970, p. 79) sostiene che l'estensione interpretativa è consentita solo se sorretta da un'accertata conforme intenzione delle parti.
top2nota3
Scognamiglio, L'interpretazione, in I Contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p. 954.
top3Bibliografia
- MOSCO, Principi sulla interpretazione dei negozi giuridici, Napoli, 1952
- OSTI, Contratto, Torino, N.sso Dig. it., IV, 1959
- PERLINGIERI, Appunti di teoria dell'interpretazione, Napoli, 1970
- SCOGNAMIGLIO, L'interpretazione, Torino, I contratti in generale, Gabrielli, II, 1999