Interpretazione del contratto: valutazione della comune intenzione in riferimento all'individuazione dell'oggetto. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 17491 del 31 luglio 2014)

L’interpretazione del contratto riposa su una ricerca e su un’indagine della comune intenzione delle parti compiute nel rispetto dei canoni fissati dagli art. 1362 e ss. c.c., tenendo conto sia del senso letterale delle parole racchiuse nella clausola in contestazione, sia del contesto complessivo in cui la medesima è inserita e deve essere affidata dal giudice a una motivazione congrua e logica, dovendosi osservare che l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie si trattava di interpretare un atto di vendita avente ad oggetto la quota indivisa di metà di un'unità immobiliare. Successivamente il venditore-costruttore eseguiva opere e provvedeva a frazionare la porzione immobiliare. Non è tuttavia possibile che costui proceda alla susseguente solitaria alienazione di una delle unità così realizzate sul presupposto che essa venga a materializzare la propria quota in assenza di un precedente atto divisionale. Fondamentale l'interpretazione dell'originario atto di vendita della quota indivisa, alla cui stregua si è deciso nel senso della inefficacia della susseguente vendita nei confronti dell'altro contitolare. Insomma, alienazione parzialmente a non domino in riferimento alla considerazione dell'oggetto della negoziazione.

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