Cass. Civ., sez. III, n. 11599/2004. Prevalenza delle espressioni letterali nell'interpretazione delle clausole contrattuali.

Nell'interpretazione delle clausole contrattuali il giudice del merito, allorché le espressioni usate dalle parti fanno emergere in modo immediato la comune loro volontà, deve arrestarsi al significato letterale delle parole, e non può fare applicazione degli ulteriori criteri ermeneutica sussidiari, il ricorso ai quali - fuori dall'ipotesi di ambiguità delle clausole - presuppone la rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato letterale a evidenziare in modo soddisfacente l'intenzione dei contraenti.

Commento

La pronunzia, che ribadisce il noto principio in base al quale in claris non fit interpretatio, ha il significato di negare la possibilità del ricorso a criteri ermeneutici di carattere sussidiario ogniqualvolta, in forza del chiaro tenore testuale dell'accordo, il senso di quest'ultimo appaia del tutto palese.

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