Versamento in conto futuro aumento capitale o versamento in conto capitale? Criteri ermeneutici e conseguenze della mancata assunzione della delibera di aumento nel tempo stabilito. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 31186 del 3 dicembre 2018)

In tema di società di capitali, le erogazioni in conto di futuro aumento di capitale effettuate da un socio in favore della società, condizionate all'adozione della relativa delibera di aumento capitale entro un determinato termine, nel caso di mancata adozione della delibera (nella specie, per l'intervenuto fallimento della società sottoposta ad amministrazione straordinaria), determinano a carico della società l'obbligo di restituzione di quanto erogato dal socio a tale titolo, poiché in tal caso l'erogazione determina un aumento di capitale solo potenziale, destinato a divenire effettivo solo a seguito della delibera di aumento. Né a tale fattispecie è applicabile l'art. 2467 c.c. poiché tale disciplina riguarda solo i versamenti effettuati a titolo di finanziamento o di mutuo, ai quali è possibile associare un obbligo di rimborso, mentre non è applicabile ai versamenti o ai trasferimenti in conto capitale, in considerazione della diversità della causa che li contraddistingue, assimilabile a quella di capitale di rischio piuttosto che a quella delle obbligazioni creditorie.
Il socio che abbia effettuato un versamento in favore della società, in conto futuro aumento di capitale, ha diritto alla restituzione se l'aumento di capitale non viene effettivamente deliberato entro un dato termine, non risultando applicabile a tale versamento la postergazione ex art. 2467 c.c.

Commento

(di Daniele Minussi)
Versare una somma di denaro "in conto futuro aumento capitale" significa che la relativa posta è destinata a "trasformarsi" in capitale sociale una volta che sia stata assunta la relativa deliberazione (in sede assembleare straordinaria) di incremento del capitale sociale. Il tutto con la conseguenza che, una volta che non seguisse tale deliberazione, la somma dovrebbe essere restituita al socio che l'avesse anticipata. Diversamente è a dirsi per l'ipotesi di versamento in "conto capitale", ove l'imputazione del versamento è fatta direttamente nelle casse sociali e registrata come sopravvenienza attiva incrementativa del patrimonio e non del capitale sociale. Il tutto con la conseguenza della insussistenza di qualsivoglia diritto di restituzione da parte del socio. Come dirimere il dubbio? Secondo la S.C. viene in ausilio il criterio interpretativo di cui all'art. 1362 cod.civ. in relazione al quale, il fatto della appostazione in bilancio non sortisce effetti decisivi. Infatti tale condotta (da qualificarsi come susseguente alla conclusione del contratto) non sarebbe stata riconducibile ad entrambi i contraenti, ma frutto dell'iniziativa unilaterale di uno soltanto di essi.

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