Miglioramenti, spese, deterioramenti (collazione di immobili)



Gli artt. 748 e 749 cod.civ. disciplinano la sorte dei miglioramenti, delle spese e dei deterioramenti afferenti al bene immobile oggetto di collazione. In tutti i casi occorre dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione. Non si tratta di computare le spese sostenute, ma di stimare l'incremento apportato al bene. Non rileva neppure il fatto che gli incrementi e le migliorie siano state apportate dal donatario coerede piuttosto che da un terzo (Cass.Civ. Sez. II, 4009/81). Non si computa invece in favore del donatario il maggior valore per effetto della ristrutturazione effettuata con i fondi rivenienti da contributi straordinari post sismici (Cass. Civ. Sez. VI-II, ord. 2510/2022).
Cosa dire del caso in cui le opere di miglioramento o le addizioni siano state compiute dal donatario a proprie spese, ma a costui sia stata donata la sola nuda proprietà del bene? Al quesito è stata data risposta affermativa: anche in tale ipotesi, quando gli interventi siano stati effettuati con il consenso dell'usufruttuario, sono deducibili in sede collatizia (Cass. Civ., Sez. II, 24150/2015).

Prosegue l'art. 748 cod.civ. prescrivendo al II comma la necessità che siano computate a favore del donatario le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa che non siano riconducibili alla di lui condotta colposa. D'altronde il donatario è obbligato per i deterioramenti che, per sua colpa, hanno diminuito il valore dell'immobile nota1.

Devono ritenersi escluse dalla deduzione in favore del donatario le spese afferenti all'ordinaria manutenzione del bene che, come tali, sono imputabili all'utilizzo della cosa da parte di colui che ne ha fruito nota2.

L'art. 749 cod.civ. prevede infine per l'ipotesi in cui l'immobile donato sia stato alienato dal donatario nel tempo che precede l'insorgenza dell'obbligo della collazione (eventualità che rende necessario procedere alla collazione per imputazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 746 cod.civ. ) che i miglioramenti e i deterioramenti fatti dall'acquirente devono essere computati a norma dell'articolo precedente nota3. Analoga sorte per gli incrementi di valore che siano conseguiti a cagione della variazione di destinazione urbanistica del fondo già oggetto di donazione (Cass. Civ., Sez. II, 20041/2016).

Note

nota1

La norma discende dal principio per il quale il donatario è tenuto a restituire tutto ciò cha ha ricevuto dal defunto per donazione ed è perciò responsabile per il suo eventuale diminuito valore al tempo dell'apertura della successione, mentre è a lui dovuto l'eventuale incremento di valore che il bene abbia conseguito per effetto dell'attività posta in essere dal donatario (Cannizzo, in Comm.cod.civ., Aggiornamento 1999-2001, vol.I, dir. da Cendon, p.1233).
top1

nota2

Così Azzariti-Martinez, Successioni a causa di morte e donazioni, Padova, 1979, p.630. Ne deriva che la imputazione della cosa donata "si attua secondo il suo valore, maggiorato dell'importo dei miglioramenti e delle spese straordinarie di conservazione, ma diminuito dell'importo dei deterioramenti" (Gazzara, voce Collazione, in Enc.dir., vol.VII, 1960, p.349).
top2

nota3

Qualora il donatario invece di alienare il bene donato abbia costituito delle servitù prediali o personali a carico degli immobili donati, fermo restando l'intangibilità dei diritti dei terzi, si ritiene (cfr. Casulli, voce Collazione delle donazioni, in N.sso Dig.it., vol.III, 1959, p.467) che egli sia obbligato ad effettuare la collazione per imputazione. Se infatti si reputasse ammissibile la collazione in natura operata per il tramite della restituzione del bene integrata del valore del deprezzamento subìto per effetto dell'esistenza di diritti di godimento sul bene stesso, si dovrebbe ammettere che, nell'opposto caso di costituzione di servitù attive, il donatario potrebbe obbligare la massa ad indennizzarlo del maggior valore del bene, cosa che non sembra rispondente al dettato normativo.
top3

Bibliografia

  • CANNIZZO, Comm.cod.civ., Aggiornamento, I, 1999-2001
  • CASULLI, Collazione delle donazioni, N.mo Dig.it.
  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • GAZZARRA, collazione, Enc.dir., VII, 1960

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Miglioramenti, spese, deterioramenti (collazione di immobili)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti