Forma del patto relativo ai compensi professionali tra avvocato e cliente



Il c.d. "Decreto Bersani" (D.L. 223/2006 convertito con modificazioni nella Legge 248/2006) ha modificato il III comma dell'art. 2233 cod. civ.. La norma prevede che siano nulli se non redatti in forma scritta le pattuizioni tra il legale patrocinante e il proprio cliente per il cui tramite si stabiliscono i compensi professionali.

La regola si sostituisce sia al precedente divieto assoluto di stipulazione di accordi relativi alla quantificazione degli onorari, i cui minimi erano previsti inderogabilmente, sia all'analoga proibizione relativa ai patti che avessero ad oggetto i beni oggetto della controversia affidata al patrocinio. Ne segue la praticabilità sia di convenzioni intese a stabilire un ammontare forfettario degli onorari, sia di intese che prevedano quale corrispettivo dell'impegno professionale la cessione di una quota parte del diritto controverso.

L'unico requisito che al riguardo la legge impone è che siffatte pattuizioni siano veicolate da forma scritta ad substantiam actus, dal momento che la difettosità del relativo requisito viene espressamente sanzionata da nullità.

La materia è stata ulteriormente innovata per effetto dell'entrata in vigore della legge 247/2012, il cui art. 13 prevede, tra l'altro, è vietato il c.d. "patti di quota lite".
La determinazione del compenso professionale si può pertanto dire che avvenga tramite l’accordo tra il professionista e il cliente (dunque tramite la stipula di un contratto d’opera professionale). Nel caso in cui questo faccia difetto essa è rimessa alla valutazione del giudice vincolata all'applicazione dei parametri ministeriali di cui al Dm 140/2012. Nonostante l’art. 9 della legge 27/2012 abbia espressamente inciso sull' art. 2233 cod.civ. soltanto abrogando il rinvio alle tariffe, dalla lettura della novella e della relazione ministeriale si può desumere che sia essenziale l’accordo tra il professionista e il cliente.
Non sono invece più utilizzabili gli usi, perché non menzionati con la nuova legge speciale. Non è necessario il parere dell' "associazione professionale" di cui all’art. 2233 cod. civ. per la determinazione giudiziale dei compensi, dal momento che il mancato richiamo ad esso da parte della legge 247/2012 ne vale la tacita abrogazione.

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Forma del patto relativo ai compensi professionali tra avvocato e cliente"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti