Natura giuridica del diritto periodico scaturente dalla rendita perpetua



La rendita perpetua crea un diritto di credito, caratterizzato dagli attributi che discendono da tale qualificazione: natura personale, trasferibilità ai sensi degli artt.1265 e ss. cod.civ.. Questa costruzione nota1 viene a confliggere con un'impostazione tradizionale e risalente nel tempo, secondo la quale la rendita avrebbe natura di onere reale, venendo sostanzialmente a gravare un fondo o, più genericamente, l'immobile a fronte della cui cessione essa risulta dovuta. Un residuo di questa concezione è ancor oggi rinvenibile non solo nel riferimento testuale alla locuzione "onere" di cui al II comma dell'art. 1861 cod.civ. , bensì anche nel modo di disporre dell'art. 668 cod.civ.. Detta norma fa menzione di una "cosa legata gravata da una servitù, da un canone o da altro onere inerente al fondo, ovvero da una rendita fondiaria". Si noti tuttavia che proprio l'accostamento della rendita agli altri oneri reali manifesterebbe la differenza tra la prima e gli altri. La norma pone comunque un principio rilevante, poichè sancisce la sostanziale ambulatorietà della rendita, la quale viene posta a carico del legatario nota2 .

Alla riconosciuta natura di semplice diritto credito segue l'operatività della prescrizione ordinaria decennale. Si badi, a questo riguardo, al modo di disporre di cui all'art. 1870 cod.civ. apri norma che, non a caso, prevede un atto ricognitivo funzionale proprio ad impedire la possibile insorgenza di dubbi relativamente all'eventuale forza estintiva del decorso del tempo. Giova infine osservare che, non essendo stata dettata alcuna disposizione analoga a quella di cui agli artt.1070 e 1104 cod.civ., non pare possibile che il debitore possa liberarsi in esito all'abbandono del bene. Il perimento di quest'ultimo infine non potrà determinare l'estinzione del diritto di credito nota3 .

Note

nota1

Espressamente accolta nella Relazione al codice civile del Guardasigilli al n.746, per cui oggi in dottrina la questione non può ulteriormente essere considerata come controversa: cfr. Torrente, Rendita perpetua. Rendita vitalizia, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1966, p.13; Miccio, Dei singoli contratti e delle altre fonti delle obbligazioni, in Comm.cod.civ., vol.IV, Torino, 1969, p.311 e Lener, Il rapporto di rendita perpetua, Milano, 1967, p.2.
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nota2

Si tratta peraltro, secondo l'opinione prevalente (Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p.322), di anacronistiche tracce, rimaste nell'attuale codice, dell'antica configurazione dell'istituto come onere reale, avente perciò carattere eccezionale.
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nota3

Macioce, voce Rendita, in Enc.giur.Treccani, p.3.
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Bibliografia

  • LENER, Il rapporto di rendita perpetua, Milano, 1967
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • MACIOCE, Rendita, Enc.giur. Treccani, XXVI, 1991
  • MICCIO, Dei singoli contratti, Comm.cod.civ., IV, 1969
  • TORRENTE, Rendita perpetua rendita vitalizia, Bologna Roma, Comm.cod.civ.Scialoja Branca, 1966

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