Oggetto e contenuto del contratto di rendita perpetua



La rendita perpetua ha per oggetto una duplicità di attribuzioni. Da un lato l'attribuzione traslativa che si sostanzia nella cessione di un capitale (rendita semplice) o di un bene immobile (rendita fondiaria), dall'altro l'assunzione di un'obbligazione avente ad (ulteriore) oggetto invariabilmente la prestazione di una somma di denaro o di una certa quantità di altre cose fungibili (art. 1861 cod.civ.). Essenziale è il carattere periodico della prestazione a carico del debitore, ciò che importa uniformità dei periodi di scadenza, siano questi annuali o più o meno lunghi dell'anno.

Per quanto attiene alla rendita fondiaria si discute se sia ammissibile il trasferimento di un diritto reale in re alienanota1.

Il problema è costituito dalla temporaneità del diritto di uso, di abitazione, di usufrutto nota2.
L'oggetto (mediato) dell'obbligazione può essere costituito sia da denaro, sia da altre cose di natura fungibile. Pare possibile dedurre anche una prestazione a carattere misto, in parte oggettivata da denaro, in parte da cose fungibili.

Quando viene in considerazione il denaro non è indispensabile la precisa determinazione dell'ammontare della rendita, essendo sufficiente la semplice determinabilità. L'efficacia del principio nominalistico non esclude che possano essere convenute speciali clausole in forza delle quali sia disposta la variazione dell'importo delle annualità in funzione delle variazioni riportate da specifici indici (clausola ISTAT, clausola oro, etc.). E' altresì praticabile il riferimento all'arbitraggio (art. 1349 cod.civ.) nota3.

Per quanto invece attiene alle prestazioni non aventi carattere pecuniario pare indispensabile la determinatezza: deve infatti trattarsi di cose fungibili, la cui erogazione deve poter soddisfare una durata perpetua nota4. Per questo motivo non sembra ammissibile dedurre la prestazione relativa ai frutti di un fondo specifico (ad esempio quello a fronte del cui trasferimento viene costituita la rendita). Un riferimento di questo tipo potrebbe al più valere come semplice criterio di individuazione del genere e della qualità della produzione, senza tuttavia poter escludere che la prestazione si specifichi in relazione al prodotto di altri fondi nota5.

Note

nota1

La dottrina prevalente ammette il trasferimento, oltre che della piena e nuda proprietà, anche di altro diritto reale immobiliare (che potrebbe essere anche costituito con l'atto di rendita): cfr. Marini, La rendita perpetua e la rendita vitalizia, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.XIII, Torino, 1985, p. 23; Dattilo, voce Rendita, in Enc.dir., p. 866.
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nota2

In questi casi si ritiene (Lanzio e Maiorca, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.1605) che l'estinzione del diritto reale (non perpetuo) determini l'estinzione della relativa ipoteca, con la conseguente applicazione dell'art. 1864 o dell'art.1867 n.2 cod.civ..
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nota3

Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt. dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p.334.
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nota4

Così Torrente, Rendita perpetua. Rendita vitalizia, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1969, p.19, il quale ravvisa una deroga al criterio di determinabilità ex art. 1346 cod.civ.
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nota5

Così Lener, Il rapporto di rendita perpetua, Milano, 1967, p.201. Contra Oppo, Recensione a Cariota-Ferrara, La rendita perpetua, Torino, 1943, in Riv.dir.comm., I, 1944, p.103, secondo cui se il legislatore avesse inteso vietare la rendita quotitaria sarebbe occorsa l'espressione "quantità certa" anziché "certa quantità".
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Bibliografia

  • DATTILO, Rendita (dir.priv.), Enc.dir.
  • LANZIO MAIORCA, Torino, Comm.cod.civ.dir.da Cendon, IV, 1999
  • LENER, Il rapporto di rendita perpetua, Milano, 1967
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • MARINI, La rendita perpetua e la rendita vitalizia, Torino, Trattato dir.priv.dir. da Rescigno, XIII, 1985
  • OPPO, Recensione a Cariota-Ferrara. La rendita perpetua. Torino. 1943, Riv.dir.comm., I, 1944
  • TORRENTE, Rendita perpetua rendita vitalizia, Bologna Roma, Comm.cod.civ.Scialoja Branca, 1966

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