Non è pacifico tra gli interpreti se sia ammissibile il legato avente ad oggetto una prestazione posta a carico dell'onerato perpetuamente, nell'ambito della prescrizione generale di cui all'
art.670 cod.civ. . L'argomento contrario fa leva sulla considerazione in base alla quale esso verrebbe a sostanziare una latente violazione del disposto dell'
art.698 cod.civ. , ai sensi del quale non è consentito il lascito dell'usufrutto successivo ovvero di una rendita
nota1. Occorre tuttavia notare come sia testuale l'ammissibilità, ai sensi del II comma dell'
art.1861 cod.civ. di una rendita perpetua costituita anche quale onere apposto ad una cessione gratuita di un immobile o di un capitale; inoltre è lo stesso
art.1869 cod.civ. a riferire l'applicabilità dell'
art.1864 e ss. cod.civ. ad ogni altra prestazione perpetua, costituita a qualsiasi titolo, "anche per atto di ultima volontà". Si aggiunga che, come è stato autorevolmente osservato, la struttura di un'eventuale rendita successiva differirebbe comunque da quella di una rendita perpetua. Con la prima si darebbe vita ad una serie di rendite a favore di una pluralità di beneficiari secondo un ordine successivo, la seconda invece riguarderebbe una sola rendita, la cui durata tendenzialmente perpetua (tuttavia pur sempre redimibile ex
art.1865 cod.civ. ) ben sarebbe suscettibile di trasmissione da un soggetto passivo ad un altro
nota2.
nota1
Note
nota1
In questo senso Torrente, Delle obbligazioni. Rendita perpetua. Rendita vitalizia, in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1955, p.53, secondo il quale, a fronte del detto divieto, il lascito avente ad oggetto una rendita perpetua potrebbe valere unicamente a favorire i soggetti che al tempo di apertura della successione del disponente si trovassero per primi a beneficiarne.
top1nota
nota2
Si veda Lener, Il rapporto di rendita perpetua, Milano, 1967, p.103, secondo il quale l'argomento fondato sull'art.
698 cod.civ. non potrebbe condurre a convertire automaticamente una rendita perpetua in temporanea, stante la espressa contemplazione ad opera della legge della figura della rendita perpetua.
top2Bibliografia
- LENER, Il rapporto di rendita perpetua, Milano, 1967
- TORRENTE, Delle obbligazioni.Rendita perpetua.Rendita vitalizia, Bologna-Roma, Comm.cod.civ. dir.da Sciaoloja e Branca, 1955