La natura dell'istituto della compera e della vendita in danno è incerta: si tratta di uno strumento di tutela della parte contro l'inadempimento dell'altra. Ma è dubbio se si tratti di una forma di esecuzione forzata
nota1 (Cass. Civ.,
437/73 ), ovvero una forma di autotutela contrattuale
nota2 attraverso la quale è concesso alla parte di soddisfare il proprio interesse senza mediazioni giudiziarie. In quest'ultimo caso ci si troverebbe di fronte ad una sorta di
ipotesi legale di rappresentanza indiretta. Come risulta dalla stessa lettera degli artt.
1515 e
1516 cod.civ., il venditore o il compratore possono, a determinate condizioni, procedere alla vendita per conto del compratore inadempiente ovvero all'acquisto a spese del venditore altrettanto inadempiente. Tale condotta costituisce una facoltà (Cass. Civ. Sez. II,
5222/83 ; Cass. Civ. Sez. II,
2153/83 ) il cui mancato esercizio non pregiudica il ricorso alle altre forme di tutela previste dall'ordinamento nè influisce sulla determinazione della misura del danno da risarcire
nota3.
La vendita e la compera in danno sono effettuate, per garantire il conseguimento o il pagamento del giusto prezzo, per mezzo di agenti di cambio per valori pubblici e titoli di credito, di mediatori di merci iscritti presso la camera di commercio (art.
83 , disp. att. cod.civ.) o, in mancanza, per mezzo di ufficiale giudiziario (art.
1515 cod.civ. ).
Il venditore deve dare pronta notizia al compratore inadempiente delle modalità della vendita (art.
1515 cod.civ. ): l'omissione di tale comunicazione rende inopponibile al compratore la vendita, salvo che il compratore abbia comunque raggiunto tale conoscenza.
La vendita in danno viene eseguita all'incanto; se la cosa ha un prezzo corrente, la vendita può essere fatta senza incanto e della sua realizzazione il venditore deve dare notizia immediata alla controparte, pena il risarcimento dei danni cagionati.
Perfezionata la vendita in danno, si procede alla compensazione dei debiti e dei crediti delle parti (comprese le spese per la vendita coattiva dovute dal compratore ma anticipate dal venditore) e, nel caso in cui il prezzo della vendita superi la somma dovuta all'alienante (comprensiva dell'eventuale risarcimento dei danni), il sovrappiù spetta al compratore, poichè la vendita è stata fatta per suo conto. Se al contrario il prezzo della vendita in danno è risultato inferiore al prezzo convenuto contrattualmente, il venditore ha diritto di essere rimborsato della differenza
nota4.
Al contrario della vendita, la compera in danno è limitata ai soli beni mobili fungibili con prezzo corrente; dell'acquisto effettuato il compratore deve dare pronta notizia al venditore (art.
1516 cod.civ. )
nota5.
Se il prezzo di riacquisto è superiore a quello pattuito, spetta al compratore il rimborso della differenza (art.
1516 cod.civ. ).
La compravendita in danno non deve essere effettuata a condizioni piú svantaggiose di quelle contrattuali; in ogni caso l'acquisto del bene ad un prezzo maggiore, così come la vendita ad un prezzo inferiore, sono pienamente efficaci se le peggiori condizioni non sono imputabili a chi procede.
Note
nota1
Così Pugliatti, Esecuzione forzata e diritto sostanziale, Milano, 1935, pp.204 e ss.; Ferrara, L'esecuzione coattiva della compravendita commerciale, Milano, 1937, p.75: più precisamente la vendita in danno sarebbe configurabile come una esecuzione in forma specifica, la compera in danno come una forma di espropriazione forzata.
top1nota2
Si vedano, tra gli altri, Bigliazzi Geri, Autotutela (dir. civ.), in Enc. giur. Treccani, 1988, p.3; Betti, voce Autotutela, in Enc. dir., p.530; Bianca, voce Autotutela, in Enc. dir., p.139; Carbone, L'autotutela nella vendita di cose mobili, Padova, 1996; Greco-Cottino, Della vendita, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1962, p.324; Romano, Vendita. Contratto estimatorio, in Tratt. dir. civ., diretto da Grosso-Santoro Passarelli, Milano, 1960, p.283.
top2nota3
Cfr. Rubino, La compravendita, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol. XXIII, Milano, 1971, p.970; Cabella Pisu, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. VII, Torino, 1997, p.980; Luminoso, I contratti tipici e atipici, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p.165.
top3nota4
Rubino, op.cit., p.969.
top4nota5
Greco-Cottino, op.cit., p.391: la compera in danno infatti avviene a spese, ma non per conto del venditore.
top5Bibliografia
- BETTI, voce Autotutela (dir. civ.), Enc.Dir.
- BIGLIAZZI GERI, voce Autotutela, Enc.giur.Treccani
- CABELLA-PISU, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, VII, 1997
- CARBONE, L'autotutela nella vendita di cose mobili, Padova, 1996
- FERRARA JR., L'esecuzione coattiva della compravendita commerciale, Milano, 1937
- GRECO, COTTINO, Della vendita (Artt.1470-1547), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981
- LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
- PUGLIATTI, Esecuzione forzata e diritto sostanziale, Milano, 1935
- ROMANO S., Vendita. Contratto estimatorio, Milano, Tratt.dir.civ. Grosso Sant. Pass., 1960