Accertamento dei difetti (vendita di cose mobili)



L'art.1513 cod.civ. predispone uno strumento finalizzato ad evitare l'insorgenza di eventuali liti o divergenze tra venditore ed acquirente circa le qualità o le condizioni della cosa oggetto del contratto. Si tratta di una verifica preventiva relativa a tali aspetti che le parti possono domandare al giudice nei modi stabiliti dall'art. 696 cod.proc.civ. nota1. Il giudice, su istanza della parte interessata, può ordinare il deposito o il sequestro della cosa stessa, nonché la vendita per conto di chi spetta, determinandone le condizioni. Mentre l'accertamento è funzionale a preventivamente verificare la situazione della cosa, il deposito ed il sequestro (che possiede natura giudiziaria) sono intesi a precludere alle parti manipolazioni delle cose. Infine la vendita per conto di chi spetta appare il rimedio più calzante quando la merce sia deperibile, consentendo la conversione di essa in un prezzo che salvaguarda gli interessi delle parti, mantenendo integra la possibilità di ogni esito della vertenza (domanda di adempimento ovvero di risoluzione del contratto) nota2.

La competenza spetta al giudice in relazione alla causa di merito. In caso di eccezionale urgenza l'istanza può essere proposta al Tribunale del luogo in cui deve effettuarsi la verifica (art. 693 cod.proc.civ. ). La procedura, stante l'esplicito rinvio al codice di rito, è quella prevista per l'accertamento tecnico preventivo, pur dovendosi prescindere dal requisito dell'urgenza (Cass. Civ. Sez. II, 6196/86 ). Il rimedio è stato reputato applicabile anche all'identità stessa del bene (ciò a dire all'ipotesi di vendita di aliud pro alio: Cass. Civ. Sez. III, 2082/76 ).

Lo speciale strumento in esame prescinde dalla natura e dall'eziologia dei difetti ed anche dall'esistenza di una lite o di un contrasto attuale nota3. Esso è pertanto fruibile in relazione a qualsiasi vizio o mancanza di qualità, essendo volto semplicemente a garantire una verifica giudiziale in tempi rapidi. Come tale, l'accertamento potrebbe essere condotto anche in relazione a cose che si trovano ancora presso il venditore per non essere state ancora consegnate all'acquirente ovvero al vettore che ne debba fare trasporto nota4.

Ai sensi del II comma dell'art.1513 cod.civ. "la parte che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l'identità e lo stato". Ciò evidentemente non comporta alcuna preclusione probatoria per la parte che, pur potendolo fare (avendone cioè la facoltà, non l'onere: Cass. Civ. Sez. III, 1649/79 ), non si sia avvalsa dello specifico strumento in parola. E' chiaro tuttavia che, in caso di contestazione, la parte che intende far valere detti vizi non potrà allegare eventuali difficoltà di accertamento, dovendo anzi rigorosamente dar conto dell'esistenza dei difetti o della mancanza delle qualità che lamenta (Cass. Civ. Sez. II, 667/94 ; Cass. Civ. Sez. III, 9425/87 ; Cass. Civ. Sez. II, 5441/77 ).

Note

nota1

La verifica può infatti essere chiesta da ciascuna delle parti anche se non è ancora in atto alcuna contestazione, al solo scopo di precostituire una prova per il caso di controversia: così Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.151.
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nota2

Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt. dir. priv., diretto da Iudica-Zatti, Milano, 1995, p.169.
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nota3

La verifica, infatti, deve accertare lo stato obiettivo nel momento in cui viene compiuta in relazione alle pretese esposte dalla parte che la richiede (Greco-Cottino, Della vendita , in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p.372).
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nota4

L'opinione è espressa dal Rubino, La compravendita, in Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1971, p.798) .
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Bibliografia

  • GRECO, COTTINO, Della vendita (Artt.1470-1547), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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