La normativa codicistica in materia di vendita di cose mobili fa perno sulla opportunità di introdurre
specifici strumenti di protezione delle parti, tenuto conto delle peculiarità del commercio mobiliare. L'eventuale inadempimento è oggetto di rapido accertamento, allo scopo di attivare i rimedi specifici predisposti a favore del contraente non inadempiente
nota1. Così vengono disciplinati singoli aspetti quali
i termini per la denunzia di eventuali vizi delle cose trasportate (art. 1511 cod. civ.
apri),
la garanzia di buon funzionamento (art.
1512 cod. civ. ),
l'accertamento degli eventuali difetti della cosa (art.
1513 cod. civ. ),
particolari forme di tutela di una delle parti quali il deposito della cosa venduta (art.
1514 cod. civ. ),
l'esecuzione coattiva per inadempimento del compratore (art.
1515 cod. civ. )
o del venditore (art.
1516 cod. civ. ),
la risoluzione di diritto (art.
1517 cod. civ. )
e la determinazione di criteri risarcitori (art.
1518 cod. civ. ),
la restituzione di cose non pagate (art.
1519 cod. civ. ), la speciale disciplina dettata per
la vendita di beni di consumo (artt.
128 e ss. del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo).
Note
nota1
Cfr. Carpino, La vendita di cose mobili, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, vol.XI, Torino, 1984, pp. 278 e ss.
top1Bibliografia
- CARPINO, La vendita con patto di riscatto. La vendita di cose mobili. La vendita di cose immobili. La vendità di eredità, Torino, Tratt.dir.priv.dir.da Rescigno, XI, 1984