Forme di autotutela unilaterale possono essere considerate quelle ipotesi eccezionalmente consentite nelle quali è possibile per il soggetto titolare del diritto porre in essere autonomamente una condotta idonea a proteggere la propria posizione giuridica pur senza l'intervento di alcuno
nota1.
Si può a tal proposito rammentare, oltre ai casi piuttosto evidenti della
legittima difesa (art.
2044 cod.civ. )
e dello stato di necessità (art.
2045 cod.civ. ), quelli dell'
eccezione di inadempimento (art.
1460 cod.civ. ),
la vendita e compera per conto di chi spetta, la possibilità di
alienare le quote del socio moroso (art.
2466 cod.civ. ), il diritto riservato al
mandatario dall'art.
1721 cod.civ. , le numerose norme attributive del
diritto di ritenzione, il
diritto di sciopero.
Note
nota1
Betti, Autotutela, in Enc. dir., 1959, p.529, compie un'ulteriore distinzione fra autotutela unilaterale attiva, "quando abbia per contenuto una condotta positiva e per risultato un mutamento protettivo nell'attuale stato di fatto", e autotutela unilaterale passiva, "quando abbia per contenuto un'omissione e per risultato il mantenimento dello stato di fatto esistente contro l'altrui pretesa di mutarlo".
top1Bibliografia
- BETTI, voce Autotutela (dir. civ.), Enc.Dir.