Deposito della cosa venduta (vendita di cose mobili)



Nell'ipotesi in cui l'acquirente della cosa mobile non si presenti per riceverla, l'art. 1514 cod. civ. conferisce al venditore la facoltà di farne deposito in un locale di pubblico deposito o in un altro eventualmente indicato dal tribunale del luogo di consegna. Il tutto a spese e per conto del compratore.

Si tratta in un certo senso di un procedimento di liberazione del debitore dalle obbligazioni di custodia e di consegna semplificato rispetto a quello previsto in via generale dall'art. 1210 cod.civ., la cui procedura rimane comunque praticabile anche nel caso specifico nota1. La parte venditrice, vista l'impossibilità di far fronte all'obbligazione di consegna che le fa carico a causa del contegno omissivo dell'acquirente (dunque per fatto alla medesima non imputabile), perviene al risultato utile di escludere non soltanto una sua inadempienza, ma addirittura di ottenere la liberazione dalle proprie obbligazioni. Qualora il venditore intendesse soltanto ottenere il primo risultato sarebbe pertanto sufficiente l'offerta della propria prestazione a norma degli artt. 1206 e ss. cod. civ. (Cass. Civ. Sez. II, 1108/1980). Secondo l'opinione preferibile nota2, dato il silenzio della legge, non sarà necessario procedere ad una convalida giudiziale che verifichi i presupposti di legittimità dell'intervenuto deposito ai sensi dell'art. 1212 cod. civ. . Questo ovviamente non esclude che l'arbitrario esercizio della facoltà di cui alla norma in esame possa essere oggetto di una contestazione da parte dell'acquirente che, a questo fine, instauri un procedimento civile. Secondo l'opinione preferibile nota3 si potrà fare applicazione dell'art. 1211 cod. civ. : se si tratta di beni deperibili o la cui custodia si manifesta costosa, potrà essere autorizzata la vendita e il deposito del prezzo.

Stante l'efficacia traslativa del consenso già raggiunto dalle parti della vendita, il deposito viene effettuato, come detto, per conto ed a spese dell'acquirente divenuto proprietario delle cose. Ciò sia nel caso in cui la vendita avesse ad oggetto un bene specifico, sia nell'ipotesi in cui si trattasse di cose di genere le quali, per effetto dell'individuazione operata dal venditore, automaticamente vengono trasferite in proprietà del compratore. E' chiaro che, in tale eventualità, occorrerà che il venditore stia ben attento a depositare (salvi altri più specifici accordi) cose di qualità non inferiore alla media (art. 1178 cod.civ.), proprio per non dover subire le critiche dell'acquirente relativamente ad una condotta inadempiente che priverebbe di valore liberatorio il deposito eseguito.

L'ultimo comma dell'art. 1514 cod. civ. prescrive a carico del venditore l'obbligo di informare tempestivamente il compratore dell'intervenuto deposito. Ciò allo scopo di metterlo in grado di ritirare i beni evitando maggiori spese. Dalla comunicazione decorre inoltre il termine di decadenza per denunziare i vizi e difetti della cosa.
Cosa dire dell'inosservanza di tale previsione? Essa non vale ad inficiare la validità del deposito, unicamente legittimando l'acquirente a domandare il risarcimento dei danni subiti a cagione del detto ritardo nota4.

La tempestività sarà valutata dal giudice secondo le circostanze e gli usi.

Note

nota1

Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p. 169.
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nota2

Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1972, p.990 e Carpino, La vendita di cose mobili. La vendita di cose immobili. La vendita a termine di titoli di credito. La vendita di eredità, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, vol.XI, Torino, 1984, p. 294: si ritiene quindi che si tratti di un potere di autotutela riconosciuto dall'ordinamento, che prescinde dal ricorso all'autorità giudiziaria. Contra Greco-Cottino, Della vendita, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p. 379, per il quale il deposito sarebbe solo sufficiente ad estinguere l'obbligazione di custodia.
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nota3

Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. IV, Milano, 1954, p. 78.
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nota4

In questo senso Rubino, La compravendita, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1971, p. 961 e Greco-Cottino, op.cit., p. 990.
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Bibliografia

  • BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
  • CARPINO, La vendita con patto di riscatto. La vendita di cose mobili. La vendita di cose immobili. La vendità di eredità, Torino, Tratt.dir.priv.dir.da Rescigno, XI, 1984
  • GRECO, COTTINO, Della vendita (Artt.1470-1547), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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