Legittima difesa e stato di necessità introducono le c.d.
cause di giustificazione. L'art.
2044 cod. civ. prevede che chi abbia cagionato un danno per legittima difesa di sè o di altri non è responsabile.
La condizione di fatto appellata
legittima difesa, consiste dunque in un'eccezione al principio per il quale l'ordinamento vieta al privato di tutelarsi da sè, motivata dall'assoluta urgenza e dalla contestualità tra condotta lesiva e autodifesa o difesa altrui.
Evidentemente si richiede che la condotta lesiva che suscita la reazione sia illegittima. Possono valere in merito considerazioni che più propriamente appartengono alla scienza penalistica, le cui elaborazioni si ritengono valevoli anche in campo civile (Cass. Civ. Sez. III,
753/78 )
nota1.
Per quanto attiene allo
stato di necessità, l'art.
2045 cod. civ. prescrive che, nell'ipotesi in cui taluno abbia prodotto un fatto dannoso, costrettovi dalla necessità di salvare sè o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, non essendo tale pericolo da lui volontariamente causato o altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità
nota2.
La differenza tra le due figure è notevole: nella legittima difesa la condotta lesiva viene esercitata nei confronti dell'offensore, nello stato di necessità essa riguarda un soggetto diverso. Il danno provocato non è comunque assimilabile a quello cagionato per effetto di un illecito: non casualmente si parla infatti di indennità da corrispondersi al danneggiato e non di risarcimento, tipicamente riconnesso alla produzione di un fatto illecito
nota3.
L'art.
2045 cod. civ. è stato in giurisprudenza applicato analogicamente anche al caso della condizione di legittima difesa putativa .
Si noti che, come detto, la norma ha tuttavia carattere eccezionale.
Note
nota1
V. De Cupis, Dei fatti illeciti, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1971, p. 43.
top1nota2
Si confrontino, tra gli altri, Troisi, Lo stato di necessità nel diritto civile, Napoli, 1988; Inzitari, Necessità (dir. priv.), in Enc. dir., vol. XXVIII, 1977, pp. 852 e ss..
top2nota3
Così Bigliazzi Geri, Autotutela (dir. civ.), in Enc. giur. Treccani, 1988, p. 5.
top3Bibliografia
- BIGLIAZZI GERI, voce Autotutela, Enc.giur.Treccani
- DE CUPIS, Dei fatti illeciti, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1970
- INZITARI, Necessità, Enc.dir., XXVIII, 1977
- TROISI, Lo stato di necessità nel diritto civile, Napoli, 1988