Il diritto di ritenzione



Una delle ipotesi più notevoli di autotutela è costituita dal diritto di ritenzione che consiste nella facoltà di trattenere un bene altrui nota1.

Caratteri essenziali del diritto di ritenzione possono essere considerati:

  1. l'accessorietà: non è una garanzia autonoma ed esclusiva, spettando sempre in connessione con un diritto di credito da tutelare;
  2. l'indivisibilità: il soddisfacimento parziale del credito non estingue il diritto di ritenzione.
Ne costituiscono inoltre presupposti:
  1. il possesso della res ;
  2. l'esistenza del credito;
  3. il collegamento tra il credito e il bene posseduto. Molteplici norme attribuiscono il diritto in esame: si pensi all'art. 1006 cod.civ. (rifiuto del proprietario di effettuare le riparazioni), all'art. 1011 cod.civ. (ritenzione per le somme anticipate), all'art. 1152 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. III, 5024/95 ; Cass. Civ. Sez. III, 2867/83 )(ritenzione a favore del posessore di buona fede), agli artt. 2756 , 2757 , 2761 , 2794 cod.civ..

Secondo teoriche meno recenti, la ratio del diritto di ritenzione andrebbe ricercata in una sorta di tacita costituzione di pegno . Secondo un'opinione più recente il fondamento dell'istituto si rinverrebbe piuttosto nel fine di stabilire un equilibrio tra posizioni giuridiche. Qualora il possessore fosse tenuto alla restituzione del bene di proprietà dell'altra parte a quest'ultima senza poter eccepire alcunchè, verrebbe realizzato un ingiusto vantaggio a favore del proprietario: a questi infatti sarebbe restituito il bene pur non risultando adempiente rispetto alla somma da rimborsare al possessore o al detentore della res.

Quanto alla natura giuridica del diritto di ritenzione pare che il medesimo consista in un diritto di natura personale nota2. Il ritentore non può soddisfarsi direttamente con la cosa, utilizzandola, vendendola, ovvero sottoponendola ad azione esecutiva.

E' unicamente consentita la detenzione del bene fino a che il proprietario non abbia effettuato i rimborsi dovuti. La ritenzione consiste dunque unicamente in una non restituzione nota3.

Impropriamente dunque si è parlato di ritenzione nel caso di un soggetto che, avendo prestato fidejussione a favore di un altro, aveva omesso di trattenere determinate somme riscosse per conto del debitore principale (Cass. Civ. Sez. I, 595/77 ).

La dottrina meno recente sosteneva la natura dell'istituto, fondato sull'equità . L'opinione assolutamente prevalente nota4 è invece nel senso che le norme che lo prevedono abbiano carattere tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica (Cass. Civ. Sez. II, 837/86 ; Cass. Civ. Sez. II, 5828/84 ). Dunque non sarebbe possibile, ad esempio, per l'autoriparatore non restituire l'automobile il cui proprietario non abbia pagato il conto (Cass. Civ. Sez. II, 271/98 ).

Nè si potrebbe, per giustificare la condotta del rifiuto della restituzione del veicolo, far leva sull'art. 1460 cod.civ. , norma di carattere del tutto generale.

Non si può dire: "tu non mi dai i soldi io non ti restituisco la macchina". Si tratta di due obbligazioni che non sono tra di loro connesse. Non esiste cioè quel collegamento tra diritto di credito e restituzione del bene posseduto che costituisce uno dei presupposti del diritto in esame nota5.

Problemi particolari si pongono anche relativamente a quanto depositato presso un istituto bancario sia su conto corrente sia in cassetta di sicurezza. Il quesito che si affaccia a tal proposito concerne la possibilità o meno per l'istituto di trattenere quanto depositato a fronte di posizioni debitorie del cliente in relazione ad altri rapporti nota6.

Non ha nulla a che fare con il diritto di ritenzione, pur configurando comunque ipotesi di autotutela, la facoltà dell'istituto bancario di trattenere la tessera denominata bancomat in particolari ipotesi previste dalle NUB nota7.

Note

nota1

V. Barba, Ritenzione (dir. priv.), in Enc. dir., XL, p.1373.
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nota2

Così Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. III., Milano, 1959, p.216.
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nota3

Si veda, tra gli altri, Betti, Autotutela, in Enc. dir., 1959, p.531.
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nota4

Cfr. Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.506; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.224; Messineo, op. cit., p.217; Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1979, p.377. Contra Gazzoni, Diritto privato, Padova, 1994, p.386, secondo il quale si tenderebbe ad attribuire al diritto di ritenzione portata generale.
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nota5

V. Rubino, La compravendita, in Tratt. dir. civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, vol. XXIII, Milano, 1971, p.1065.
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nota6

La disciplina della responsabilità per inadempimento del cliente e dei mezzi di autotutela in favore della banca è notevolmente dettagliata.
Innanzitutto all'utente in mora nel versamento dei canoni è possibile impedire l'accesso alla cassetta di sicurezza; opera inoltre la risoluzione ipso jure del contratto nel caso in cui la morosità si protragga per oltre un mese. La banca può inoltre farsi autorizzare dall'A.G. all'apertura forzata della cassetta ed alla vendita di parte dei beni al fine di soddisfarsi sul ricavato.
In aggiunta, se l'utente intrattiene presso la medesima banca un rapporto di conto corrente, la banca ha facoltà di procedere all'addebito in conto avvalendosi della compensazione.
Non risulta certo se invece la banca, vantando ad altro titolo un credito nei confronti dell'utente, possa esercitare diritto di ritenzione sulle cose custodite nella cassetta di sicurezza.
Sembra conforme ai principi di eccezionalità del diritto di ritenzione dare al quesito una risposta negativa almeno nel caso in cui non vi sia fra le parti un rapporto di conto corrente, difettando i presupposti per l'applicazione dell'art. 1853 cod.civ. e dell'art. 5 delle NUB.
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nota7

Se il prelievo avviene con modalità difformi rispetto alle condizioni di contratto od alle istruzioni (sempre che siano implementate nel sistema, il che non vale per il limite del saldo creditore del conto), l'impianto BANCOMAT presso il quale l'operazione è in corso può trattenere la carta, obbligando il cliente a rivolgersi alla dipendenza presso cui intrattiene il conto ed a rinunciare nel frattempo al servizio senza alcun ristoro degli eventuali danni. L'azienda di credito si riserva inoltre la facoltà di disporre il blocco, senza obbligo di darne preventiva comunicazione all'utente e senza alcun diritto di questi a qualsiasi risarcimento, al fine di tutelare il buon andamento e garantire la sicurezza del servizio (art. 4 III, NUB).
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Bibliografia

  • BARBA, Ritenzione, Enc.dir., XL
  • BETTI, voce Autotutela (dir. civ.), Enc.Dir.
  • GAZZONI, Diritto privato, Padova, 1994
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006

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