Portata dell’eccezione di inadempimento inadimplenti non est adimplendum. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 4442 del 25 febbraio 2014)

Nei contratti a prestazioni corrispettive, la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento, con un effetto liberatorio ex nunc rispetto alle prestazioni da eseguire ed un effetto recuperatorio ex tunc rispetto alle prestazioni eseguite. Ne consegue che l'eccezione inadimplenti non est adimplendum può paralizzare la richiesta della controprestazione relativa alla prestazione già eseguita, ma non quella relativa alla parte della prestazione che non sia stata restituita né offerta in restituzione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso specifico il venditore di un'abitazione si era rifiutato di corrispondere una parte del prezzo ricevuto dall'acquirente in relazione all'acconto del prezzo versato a fronte della condotta di costui, il quale non aveva provveduto ad effettuare il versamento del residuo prezzo dell''immobile, tuttavia permanendo all'interno dello stesso sine titulo (essendone stata fatta anticipata consegna). Una volta risolto il contratto, non è tuttavia ulteriormente invocabile la possibilità di applicare l'art.1460 cod.civ., dovendo per l'effetto essere restituito l'acconto del prezzo. Ciò indipendentemente dal fatto che l'altra parte debba essere considerata come tenuta a versare una somma a titolo di risarcimento del danno (extracontrattuale) per l'occupazione (ormai) sine titulo dell'immobile.

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