Pericolo di rivendica e facoltà di sospensione del pagamento del prezzo



L'art. 1481 cod.civ. prevede al I comma che il compratore abbia la facoltà di sospendere il pagamento del prezzo, quando ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da terzi, salvo che il venditore presti idonea garanzia nota1. Non è l'unica ipotesi in cui l'acquirente è facoltizzato dalla legge in ordine ad una siffatta condotta. Infatti costui, ai sensi del successivo art. 1482 cod.civ. , può altresì sospendere il pagamento del prezzo, se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali (vale a dire da pegno o ipoteca) o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro nota2. Si tratta di specifiche applicazioni al contratto di compravendita (cfr. Cass. Civ. Sez. II, ord. 7612/2022 nonchè Cass. Civ. Sez. II, 12032/2022 e Cass. Civ., Sez. VI, 24824/2018 per l'applicazione anche al contratto preliminare) del generale principio dell'eccezione di inadempimento o di inesatto adempimento posto dall'art. 1460 cod. civ. nota3. Questa comune radice spiega come in giurisprudenza si sia potuta affermare la regola in base alla quale la sospensione del pagamento non debba essere contraria al principio di buona fede (Cass. Civ. Sez. II, 3323/87) nota4 . Si intende che nell'uno come nell'altro caso deve trattarsi di situazioni ignote all'acquirente al tempo del perfezionamento del contratto: entrambe le disposizioni, infatti, escludono la sospensione del pagamento "se il pericolo era noto al compratore al tempo della vendita" (ult.comma art. 1481 cod.civ. ) ovvero nell'ipotesi in cui le garanzie reali o i vincoli non fossero stati "dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati" (ultima parte del I comma art. 1482 cod.civ. ). In che cosa si sostanzia il "pericolo di rivendica"? La situazione può dirsi sussistente ogniqualvolta, indipendentemente dal promuovimento attuale di azioni giudiziarie, esista la probabilità che un terzo si dichiari in tutto o in parte proprietario del bene acquistato (si pensi alla richiesta che si presenti come fondata, avanzata con una semplice missiva) nota5. Ovviamente non è sufficiente un pericolo soltanto putativo o presuntivo (come quello costituito dalla possibilità del futuro eventuale esercizio dell'azione di riduzione in riferimento alla donazione che costituisce il titolo di provenienza in forza del quale il venditore ha ricevuto il diritto alienato; cfr. Cass. Civ. Sez. II, 2541/94 ). Bisogna, in altri termini, che il terzo venga concretamente a manifestare la volontà di far dichiarare il proprio diritto (Cass. Civ. Sez. II, 75/82 ). Quando la cosa sia gravata da vincoli o garanzie reali il compratore può altresì rivolgersi all'autorità giudiziaria affinchè assegni al venditore un termine (decadenziale). Una volta decorso invano il contratto si dovrebbe considerare risolto, determinandosi altresì l'insorgenza a carico del venditore dell'obbligazione risarcitoria in relazione ai danni di cui all'art. 1479 cod.civ. nota6 . Tutto ciò non esclude ovviamente che l'acquirente scelga di attivare i rimedi ordinari, domandando la risoluzione del contratto secondo le regole comuni (Cass. Civ. Sez. II, 9498/94), ovvero esercitando il diritto di recesso ai sensi del II comma dell'art.1385 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. II, ord. 19294/2020). Se i vincoli e le garanzie predetti erano invece noti all'acquirente, questi, pur non potendo attivarsi facendo valere l'azione di risoluzione, rimarrà tuttavia tutelato dalle regole relative alla garanzia per l'evizione (art. 1482, III comma, cod.civ.) nota7 .

Note

nota1

La sospensione cessa di essere giustificata tanto in presenza di una garanzia (reale o personale), sufficiente ad assicurare al compratore un valore equivalente al danno prevedibilmente derivante dall'eventuale evizione, quanto nel caso in cui venga meno l'affermato pericolo, cioè la pretesa del terzo: Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm. cod. civ., libro IV, Torino, 1991, p.64.
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nota2

Mentre l'art. 1481 cod.civ. attribuisce la facoltà in discorso nell'ipotesi di paventata evizione totale o parziale (artt. 1483, 1484cod.civ.), l'art. 1482cod.civ. una parallela forma di tutela nel caso di evizione limitativa o minore (art. 1489 cod.civ.). La sospensione per pericolo di rivendica può avere luogo indipendentemente dall'avvenuta proposizione dell'azione di rivendica, per la sola circostanza che si abbia notizia di concrete pretese avanzate da terzi e, a maggior ragione, ha luogo nel caso in cui sia stata proposta domanda giudiziale da parte del terzo rivendicante. La sospensione totale del pagamento può altresì aver luogo anche se la pretesa di rivendica riguardi una parte soltanto della cosa o l'affermazione della esistenza di una comunione, poiché l'accertamento della situazione effettiva potrà avvenire solo in conclusione dell'azione giudiziaria e nel frattempo si pongono come preminenti le esigenze di tutela dell'interesse del compratore (Mirabelli, op.cit., p.63). La sospensione conseguente alla sussistenza di garanzie reali o vincoli ha invece quale presupposto un inadempimento già avvenuto ( rectius : un inesatto adempimento del contratto produttivo dell'attribuzione patrimoniale programmata: cfr. Rubino, La compravendita, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu- Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.383), giacché il compratore ha interesse ad acquisire un diritto non soggetto a vincoli che possano condurre alla successiva perdita del medesimo. Il rimedio in esame, reputato applicabile anche al semplice contratto preliminare di vendita, non elimina inoltre la possibilità per l'acquirente (o il promissario acquirente) di agire domandando addirittura la risoluzione per inadempimento, ogniqualvolta ne sussistano i presupposti (Cass. Civ. Sez. II, 3565/02).
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nota3

Matteo, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, libro IV, Torino, 1999, p.906.
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nota4

Si veda Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.1027.
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nota5

Così Rubino, op.cit., p.371.
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nota6

Cfr. Luminoso, I contratti tipici e atipici, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, pp.132 e 133; Gazzoni, op.cit., p.1027.
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nota7

Tra gli altri, cfr. Mirabelli, op.cit., p.64.
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Bibliografia

  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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