Cass. civile, sez. II del 2019 numero 32694 (12/12/2019)




In tema di preliminare di vendita, la provenienza del bene da donazione, anche se non comporta per sé stessa un pericolo concreto e attuale di perdita del bene tale da legittimare il promissario ad avvalersi del rimedio di cui all’art. 1481 cod.civ., è comunque circostanza influente sulla sicurezza, la stabilità e le potenzialità dell’acquisto programmato con il preliminare. In quanto tale, essa non può essere taciuta dal promittente venditore, pena la possibilità che il promissario acquirente, che ne fosse ignaro, possa successivamente rifiutarsi di addivenire al perfezionamento del contratto definitivo, avvalendosi del rimedio generale dell’articolo 1460 cod.civ., qualora ne ricorrano gli estremi.

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