Contratto preliminare di vendita immobiliare. reciproche condotte inadempienti. Rilevanza. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 3273 del 11 febbraio 2020)

Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di entrambe le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma.

Commento

(di Daniele Minussi)
La fase temporale che contrassegna il periodo intercorrente tra il perfezionamento del contratto preliminare e la stipula del contratto definitivo vede variamente coinvolti promittente alienante e promissario acquirente. Spesso ciascuno di tali soggetti è tenuto a comportarsi in una maniera specifica, attivandosi competentemente (si pensi alla cancellazione di eventuali gravami pregiudizievoli, all'esecuzione di opere di adeguamento tecnico o urbanistico, alla regolarizzazione di provvedimenti afferenti alla regolarità amministrativa del bene: tutte condotte alle quali è obbligata la parte promittente alienante, mentre per il promissario acquirente è difficile configurare comportamenti inadempienti diversi rispetto il mancato pagamento di somme di denaro).Ciò premesso, con la decisione in esame si mette a fuoco come, nel caso in cui vengano denunciate reciproche inadempienze, è necessario comparare il comportamento di entrambe le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Va verrebbe da dire che, considerando il modo di disporre dell'art., 1460 cod.civ., diverrebbe fondamentale, nella detta valutazione, ponderare l'aspetto cronologico delle condotte delle parti perché inadimplenti non est adimplendum.

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