Inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive: impossibilità di una pronunzia di risoluzione sulla scorta della reciproca condotta inadempiente tenuta dai contraenti. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 14648 dell’11 giugno 2013)
Nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito di pronunciare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c. o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere a norma dell’art. 1460 c.c., in favore di entrambe le parti, perché la valutazione della colpa nell’inadempimento ha carattere unitario e l’inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell’altra parte.