Inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive: impossibilità di una pronunzia di risoluzione sulla scorta della reciproca condotta inadempiente tenuta dai contraenti. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 14648 dell’11 giugno 2013)

Nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito di pronunciare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c. o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere a norma dell’art. 1460 c.c., in favore di entrambe le parti, perché la valutazione della colpa nell’inadempimento ha carattere unitario e l’inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell’altra parte.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non è possibile addebitare la condotta inadempiente ad entrambe le parti di un contratto preliminare di vendita immobiliare e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del vincolo contrattuale in favore sia del promittente alienante, sia del promissario acquirente. Una pronunzia siffatta si tradurrebbe in una sorta di "non liquet", come tale vietato al Giudice.
Occorre piuttosto effettuare una valutazione comparativa dei comportamenti delle parti, onde verificare quale sia l'inadempimento prevalente, tenuto conto sia del criterio cronologico, sia di quello della misura dell'antigiuridicità della condotta. Va infatti rilevato che la parte che per prima "si comporta male" in un certo senso legittima la reazione dell'altra parte (ciò che trova un riscontro normativo nel disposto dell'art.1460 cod.civ.).

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