L'art.
1565 cod.civ. disciplina la semplice
sospensione della somministrazione quando il somministrato è inadempiente, stabilendo che "se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l'inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso". Questa norma, in concorso con quella contenuta nell'art.
1460 cod.civ. , la quale prevede la figura generale dell'eccezione di inadempimento, vuole in sintesi significare che,
se l'inadempimento del somministrato non è grave, il somministrante potrà sospendere l'esecuzione del contratto concedendo un congruo preavviso nota1; se, invece, l'inadempimento è grave, il somministrante potrà sospendere immediatamente l'esecuzione, salvo chiedere, successivamente, la risoluzione del contratto nota2. Si noti che la norma prevede solo l'inadempimento del somministrato; mentre quando in difetto (pur di lieve entità) sia il somministrante, il somministrato non ha difesa specifica, potendo fare ricorso ai principi generali. Non si può dire che l'art.
1565 cod.civ. istituisca un trattamento di favore nè per il somministrato nè per il somministrante. Se è vero che il primo non potrà subire drastiche sospensioni della prestazione quando l'interesse del somministrante non risulti seriamente minacciato, è anche vero che il secondo ha la possibilità, previo "congruo preavviso" di porre termine ad un rapporto costellato di inadempimenti pure non gravi se isolatamente valutati.
Si ritiene poi applicabile alla somministrazione la regola generale dell'art.
1461 cod.civ. che consente di sospendere la prestazione nel caso sopravvenga una situazione tale da porre in pericolo il conseguimento della controprestazione
nota3.
Note
nota1
Nella fattispecie prospettata non viene in alcun rilievo il requisito della non contrarietà alla buona fede. Sul punto si confronti Cagnasso, Eccezioni dilatorie e risoluzione per inadempimento nel contratto di somministrazione, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1981, p.419 e ss.; La somministrazione, in Trattato dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1984, p.423.
top1nota2
Così Franceschetti, De Cosmo, I singoli contratti, Napoli, 1998, p.214.
top2nota3
V. Luminoso, I contratti tipici e atipici, in Trattato dir. priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p.243.
top3 Bibliografia
- CAGNASSO, Eccezioni dilatorie e risoluzione per inadempimento nel contratto di somministrazione , Riv.trim.dir.e proc.civ., 1981
- CAGNASSO, La somministrazione, Torino, Tratt.dir.priv.dir.da Rescigno, 1984
- FRANCESCHETTI DE COSMO, I singoli contratti, Napoli, 1988
- LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995