Particolari
divieti legali di cessione sono previsti
sotto pena di nullità e del risarcimento dei danni dall'art.
1261 cod. civ. ,
in relazione alla funzione svolta da determinati soggetti, i quali non possono rivestire la qualità di cessionari. Si tratta dei magistrati dell'ordine giudiziario
nota1, dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli ufficiali giudiziari, avvocati, procuratori, patrocinatori e notai i quali non hanno la possibilità, neppure per interposta persona, di acquisire diritti sui quali è sorta contestazione (non definita con sentenza passata in giudicato (Cass. Civ. Sez. III,
1319/84 ) davanti l' autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni
nota2.
La disposizione non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, nè a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.
Note
nota1
Con riferimento ai magistrati la norma non è rivolta esclusivamente ai membri dell'ufficio giudiziario che decidono il procedimento, ma genericamente a coloro che fanno parte dell'autorità giudiziaria davanti alla quale è sorta la contestazione: Perlingieri, voce Cessione dei crediti (dir.civ.), in Enc. giur. Treccani, p. 9.
top1nota2
La ratio di tale divieto mira a salvaguardare il creditore contro gli abusi dell'amministrazione della giustizia: Bianca, Delle obbligazioni in generale, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p. 283.
top2Bibliografia
- BIANCA, Delle obbligazioni in generale (Artt. 1173-1320), Torino, Comm.cod.civ.dir.da Cendon, vol. IV, 1999
- PERLINGIERI, Cessione dei crediti, Enc. giur. Treccani, VI, 1988