Cass. civile, sez. III del 1984 numero 1319 (24/02/1984)


In tema di divieto di cessione a favore di determinate persone di crediti e diritti litigiosi, il dato testuale dell' art. 1261 cod. civ. - il quale fa riferimento ad una "sorta controversia" avanti all' autorità giudiziaria - e la "ratio" di tale disposizione - diretta ad impedire speculazione sulle liti da parte dei pubblici ufficiali e degli esercenti un servizio di pubblica necessità, le cui funzioni hanno attinenza con gli uffici giudiziari delle rispettive sedi, oltreché evitare che il prestigio e la fiducia nell' autonomia di quelle persone possano rimanere pregiudicati da atti di dubbia moralità - comportano che il divieto stesso non trova applicazione riguardo a credito la cui controversia sia stata definita con sentenza passata in giudicato.

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