Limitazioni alla cedibilità del credito possono trarre origine dalla legge ovvero dalla volontà privata.
Sotto il primo profilo
l'art. 1261 cod. civ. prevede alcuni crediti espressamente considerati come non cedibili a pena di nullità nota1.
La cedibilità è esclusa per i crediti
aventi natura strettamente personale (si pensi agli alimenti)
nota2.
Nell'ambito dell'autonomia privata le parti possono inoltre pattuire
particolari divieti di cessione: in questo caso l'efficacia della convenzione non può che essere limitata alle parti stesse.
Note
nota1
Si discute in dottrina se la nullità in esame sia assoluta o relativa: Mancini, Cessione dei crediti, in Trattato Rescigno, vol. IX, Torino, 1984, p. 397, ne sostiene la relatività (con la conseguente esercitabilità limitata al cedente o al debitore ceduto). Contra Panuccio, voce Cessione dei crediti, in Enc. dir., vol. VI, 1960, p. 857, il quale la qualifica assoluta, poichè quella relativa è un istituto eccezionale e come tale prevedibile soltanto espressamente dal legislatore.
top1nota2
L'incedibilità di questi crediti è prevista a tutela del debitore, in considerazione della rilevanza che assume la persona del creditore ai fini del contenuto della prestazione: Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 573.
top2Bibliografia
- MANCINI, Cessione dei crediti, Torino, Tratt. dir. priv. diretto da Rescigno, vol. IX, 1984
- PANUCCIO, Cessione dei crediti, Enc.dir., VI, 1960
Prassi collegate
- Quesito n. 365-2014/I, Cessione di credito da risarcimento ai sensi della legge pinto e apprensione alla massa fallimentare