Divieti o limiti convenzionali alla cessione del credito



La possibilità di cedere il credito può essere esclusa in tutto o in parte convenzionalmente, per volontà delle parti.

Quali effetti sortisce questa pattuizione?

Essa rileva unicamente tra i contraenti del relativo patto nota1, non potendo in via di principio essere opposta all'eventuale soggetto al quale il credito fosse stato comunque ceduto in violazione dell'accordo. D'altronde detto patto per il terzo nota2 si configura come mero fatto giuridico, non essendogli opponibile, se non si prova che lo conosceva quando ha acquistato il credito (cfr. II comma art. 1260 cod. civ. ). Il relativo onere della prova incombe su colui che intende far valere la violazione nota3 . A ben vedere, l'opponibilità del divieto al terzo cessionario fondata sulla di lui conoscenza del patto sembra piuttosto configurarsi come eccezione alla regola in base alla quale i divieti convenzionali di alienazione o comunque le convenzioni che hanno quale effetto quello di limitare in qualsiasi modo il libero trasferimento di un diritto (es.: opzione, prelazione) possiedono, a differenza delle limitazioni legali, una rilevanza meramente interna rispetto alle parti.

E' stato sostenuto nota4 che il divieto di cessione convenzionale sarebbe valido alle stesse condizioni previste in genere dall'art. 1379 cod. civ. , dettato in tema di divieto di alienazione in genere. Sarebbe dunque necessaria l'esistenza di un interesse meritevole di tutela e una intrinseca limitazione temporale nota5.

Il problema è costituito dall'individuazione dell'ambito di applicabilità dell'art.1379 cod. civ. . Secondo un'opinionenota6 la regola da esso enunciata sarebbe riferibile unicamente al diritto di proprietà (o eventualmente agli altri diritti reali di godimento). In effetti il riferimento al conveniente limite di durata pare avere a che fare con diritti che implicano una determinata estensione temporale connessa con la facoltà di godimento, ciò che non sembra invece compatibile con il diritto di credito (Cass. Civ. Sez. I, 3082/90 ).

L'incedibilità convenzionale può comunque essere fatta venir meno da parte del soggetto nel cui interesse essa è stata posta. Il debitore ceduto potrebbe dunque accettare espressamente la cessione, la quale verrebbe così a sortire effetto per costui. In questo caso, il consenso del debitore, pur avendo natura negoziale, non sortisce l'effetto di trasformare la fattispecie della cessione in pattuizione trilatere, valendo soltanto ad eliminare l'originario divieto scaturente dalla incedibilità convenzionale nota7 .

Da ultimo è possibile ricordare la distinzione tra incedibilità del credito (limite attinente al trasferimento a terzi del diritto) ed indisponibilità del credito (limite afferente a qualsiasi modalità di disposizione del diritto, in essa ricompresa anche l'eventuale rinunzia).

Note

nota1

Così Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, vol. III, Genova, 1980, p. 200.
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nota2

"Terzi" ai quali è opponibile l'incedibilità convenzionale sono i cessionari del credito e gli acquirenti di un diritto di usufrutto o di pegno: Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 579.
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nota3

In tal senso Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. III, Milano, 1959, p. 253; Dolmetta, in Dig.disc.priv.sez.civ., 1988, vol. II, Torino, 1988, pp. 311 e ss.
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nota4

Perlingieri, Della cessione dei crediti, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1982, p. 20.
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nota5

Contra Bocchini Limitazioni convenzionali del potere di disposizione, Napoli, 1977, pp. 102 e ss.; Breccia, Le obbligazioni, in Tratt. dir. priv. a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1991, p. 785. Questi A. escludono che la convenzione di incedibilità sia sottoposta ai limiti fissati dall'art. 1379 cod. civ. .
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nota6

In tal senso Bocchini, op. cit., p. 104. Contra Funajoli, voce Divieto di alienazione (dir.priv.), in Enc. dir., vol. XIII, 1964, p. 404, il quale ritiene che la norma in esame abbia portata e valore generale.
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nota7

Così Messineo, op. cit., p. 253.
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Bibliografia

  • BOCCHINI, Limitazioni convenzionali del potere di disposizione, Napoli, 1977
  • BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, Tratt.dir.priv a cura di Iudica-Zatti, vol. XXIV, 1991
  • DOLMETTA, Torino, Dig.disc.priv.sez.civ., II, 1988
  • FUNAIOLI, Divieto di alienazione ( dir. priv.), Enc.dir., XIII, 1964
  • PERLINGIERI, Della cessione dei crediti, Bologna-Roma, Com.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1982

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