Nozione di simulazione



Si definisce «simulato» un atto che le parti concludono allo scopo di invocarne le risultanze documentali di fronte ai terzi. Ciò pur essendo le parti stesse tra loro d'accordo che gli effetti che l'atto è idoneo a produrre non si verifichino effettivamente, oppure che si producano effetti diversi, propri di un differente atto (c.d. negozio dissimulato).
In altri termini, la simulazione è diretta a creare, nell'accordo delle parti che la pongono in essere, non già una situazione non voluta, bensì una situazione giuridica volutamente orientata in modo da manifestare una determinata apparenza nota1, congiunta ad una situazione giuridica occulta che viene considerata dalle parti del fenomeno simulatorio quale unica vincolante per le medesime.

Questo vale sia per la simulazione assoluta sia per quella relativa (art. 1414 cod.civ.). Con il primo termine si
intende alludere al fatto che le parti, in realtà, nonostante la conclusione del contratto, non vogliono la produzione di alcun effetto giuridico, intendono cioè che la situazione giuridica permanga immutata.
Con il secondo termine si intende alludere al fatto che le parti, pur non volendo la produzione degli effetti propri del contratto simulato, intendono come vincolante altro negozio, (il negozio dissimulato) destinato a rimanere occulto ai terzi.

La distinzione è rilevante, anche in relazione all'eventuale domanda giudiziale introdotta per accertarne la sussistenza (Cass. Civ., Sez. II, 34024/2019).
Quale esempio di simulazione assoluta si prenda il caso di Tizio il quale, al fine di nascondere ai creditori i propri beni, aliena simulatamente a Caio la proprietà di un immobile, con l'intesa che la vendita, esteriormente perfezionata e efficace, debba invece essere considerata tra le parti come inoperante.
Quale esempio di simulazione relativa si pensi al caso di Mevio che, volendo donare un bene a Sempronio, desidera comunque evitare che venga manifestato il carattere liberale dell'atto. Egli dunque stipula simulatamente un atto di vendita pur corrispondendo in realtà l'intento delle parti e la sostanza della pattuizione ad una donazione, la quale viene pertanto ad essere dissimulata, vale a dire nascosta.
L'atto destinato a palesarsi esteriormente si chiama atto simulato e non può mai difettare nel fenomeno simulatorio sia di tipo assoluto sia di tipo relativo. L'atto i cui effetti sono realmente voluti dalle parti nella simulazione relativa e destinato invece a permanere occulto viene invece denominato atto dissimulato.

Dall'atto simulato e da quello dissimulato si distingue l'accordo simulatorio che, come lo stesso termine manifesta, corrisponde al patto che lega le parti nella simulazione e che ha quale contenuto nella simulazione assoluta l'intesa di non ritenere assolutamente efficace e vincolante inter partes il negozio posto in essere e idoneo a palesarsi come efficace esteriormente, nella simulazione relativa la parallela intesa di ritenere invece vincolante ed efficace tra le parti un diverso atto divergente per un qualche elemento rispetto a quello esteriormente manifestato.
Questa divergenza può risultare attinente a svariati elementi: il prezzo della vendita, realmente superiore ovvero inferiore a quanto indicato nell'atto palese, le parti dell'atto, dovendo ad esempio ritenersi Tizio l'acquirente del bene e non Caio come invece riportato nella vendita, la causa stessa dell'atto, manifestato come vendita e voluto in realtà dalle parti della simulazione come donazione.

La presenza dell'accordo simulatorio vale a differenziare la simulazione dalla riserva mentale bilaterale: in quest'ultima entrambe le parti pur ponendo in essere un determinato atto, non ne vogliono realmente gli effetti. Tale intento tuttavia rimane meramente interiore rispetto a ciascun contraente, non formando oggetto di un'intesa delle parti.
E' ovvio che l'accordo simulatorio, come sopra descritto, volto cioè o a porre nel nulla gli effetti che l'atto simulato è idoneo a produrre (simulazione assoluta) ovvero a chiarirne la reale diversa portata (simulazione relativa) deve necessariamente, al fine di svolgere la propria funzione, rimanere riservato.

A questo proposito occorre distinguere tra la nozione di accordo simulatorio, elemento indefettibile della simulazione e la nozione di controdichiarazione.
Che cosa è la controdichiarazione?
Con questa locuzione si intende alludere alla precostituzione documentale di una prova dell'accordo simulatorio che le parti predispongono per motivi di cautela. Se Tizio aliena simulatamente a Caio un bene immobile con l'intesa che gli effetti della vendita si producano in realtà a favore di Sempronio, è evidente che l'accordo simulatorio coinvolge tanto Tizio e Caio quanto Sempronio.
Come evitare che Caio, a fronte della richiesta di Sempronio di esercitare i diritti al medesimo realmente spettanti sui beni acquistati, possa opporre un rifiuto, certo di evitare qualsiasi reazione giuridica da parte di costui?
La controdichiarazione rappresenta a tal proposito lo strumento per il cui tramite documentare ai fini della prova il contenuto dell'accordo simulatorio. Contemporaneamente alla stipulazione della vendita Tizio, Caio e Sempronio formeranno un documento idoneo a dar conto della reale intenzione dei contraenti volta ad attribuire a Sempronio il bene, dovendo invece ritenersi Caio soggetto fittiziamente interposto.

Per qual motivo porre in essere una fattispecie simulata?
La simulazione può essere posta in essere per le più varie ragioni, talvolta lecite, spesso illecite. La frode può configurarsi come generale (frode alla legge) ed allora la fattispecie dissimulata non può sottrarsi ad una valutazione negativa in termini di nullità; più frequentemente si tratta di frode al fisco. Allora il negozio non si pone come illecito, producendosi ulteriori conseguenze di carattere sanzionatorio.
Lo scopo per cui le parti ricorrono alla simulazione suole essere definito causa simulandi.
Non v'è nulla d'illecito, ad es., nel fatto che alcuno finga di alienare certi beni che vuol conservare (simulazione assoluta), per sottrarsi a richieste cui non volesse accedere; o finga di donare mentre aliena onerosamente (simulazione relativa) o, non volendo far conoscere i suoi rapporti con una persona, dichiari di donare ad un'altra (simulazione soggettiva o interposizione di persona), intenden­do in realtà beneficare la prima, ove questa però giuridicamente possa ricevere.
E' al contrario contrassegnato da una finalità illecita la simulazione per il cui tramite si pervenisse ad elusione di norme (donazioni a incapaci), sottrazione dei propri beni all'azione dei creditori, evasioni fiscali, ecc.

Note

nota1

Il semplice occultamento di un contratto non costituisce simulazione. Occultare significa non manifestare una realtà affinchè non sia palese, simulare, al contrario, significa conferire realtà a qualcosa che ne è sprovvista ed è definita apparenza (Messineo, Il contratto in genere, in Tratt. dir.civ. diretto da Cicu e Messineo, vol. XXI, t. 2, Milano, 1972, p. 436. Il rilievo appare esatto pur dovendosi precisare che la realtà di cui si discorre è quella "interna", dal momento che esteriormente l'atto è voluto dalle parti come efficace. Il punto sarà meglio illustrato in sede di disamina dell'aspetto causale della fattispecie simulatoria.
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Bibliografia

  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.Cicu Messineo, XXI, 1972

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