Mora credendi : nozione



L'art. 1206 cod. civ. considera il caso in cui, pur intendendo il debitore effettuare con precisione ed esattezza la prestazione dedotta nell'obbligazione, il creditore immotivatamente non si renda disponibile, rifiutando di ricevere il pagamento ovvero non adoperandosi altrimenti per predisporre le condizioni che consentano al debitore di adempiere. Si tratta della mora del creditore o anche mora credendi. Normalmente ciò non accade, perché il creditore ha un evidente interesse a che l'obbligazione venga adempiuta. In questo senso la condotta che egli tiene per consentire che abbia luogo la condotta adempiente corrisponde ad un onere nota1 . Si può tuttavia immaginare che accada il contrario: che cioè il creditore, allo scopo ad esempio di sciogliersi da un vincolo contrattuale che si sia manifestato non più conveniente, ovvero per voler dimostrare che il debitore, legato ad un contratto di durata che non si vuole più mantenere, non è un soggetto affidabile (onde surrettiziamente domandare la risoluzione per inadempimento), tenga una condotta elusiva nei confronti del debitore, ostacolandone l'adempimento. Può altresì accadere che sia sorta una controversia circa la quantità o la qualità delle cose da consegnare e che, pertanto, il creditore ne respinga la consegna. Si pensi al caso in cui Tizio, presentatosi con puntualità presso i depositi di una fabbrica con un autoarticolato carico di materiale deperibile, trovi l'ingresso sbarrato: è di tutta evidenza che egli ha interesse non solo a dimostrare che la mancata consegna dipende da un evento a lui non imputabile onde escludere che la propria condotta sia da considerarsi inadempiente, ma addirittura ad essere liberato dall'obbligazione e risarcito degli eventuali danni (ad es.: relativi alla conservazione dei prodotti).

E' per sovvenire a queste esigenze che l'ordinamento ha predisposto la disciplina della mora del creditore, la quale si verifica quando quest'ultimo ricusa, senza legittimo motivo, di ricevere il pagamento offertogli dal debitore ovvero non compie quanto necessario affinchè possa altrimenti essere adempiuta l'obbligazione nota2 .

Come è palese, il nodo centrale dell'istituto è la illegittimità del motivo (Cass. Civ. Sez. III, 3250/77 ) posto a base del contegno del creditore. Motivo legittimo è stato ad esempio reputato quello allegato da un imprenditore e corrispondente all'impossibilità per causa di forza maggiore, riconducibile alla condotta di terzi (si pensi all'occupazione di una fabbrica da parte di persone estranee alle maestranze, tale da impedire ai lavoratori di poter svolgere le proprie mansioni), di ricevere la prestazione dell'opera del lavoratore subordinato (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 376/86 ; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 6614/82 ).

E' altresì essenziale, ai fini della produzione degli effetti propri della mora credendi, che l'adempimento dell'obbligazione sia stato offerto dal debitore nei modi previsti dagli artt. 1208 e ss. cod. civ., i quali prevedono speciali prescrizioni attinenti l'oggetto della prestazione.

I peculiari effetti dell'istituto (attinenti ai rischi per la perdita della cosa, al pagamento degli interessi ed alla prestazione dei frutti della cosa, al risarcimento dei danni, alla responsabilità per la custodia e la conservazione della cosa) sono stabiliti dall'art. 1207 cod. civ. .

Dalla mora credendi, la quale è produttiva di effetti determinati, che vengono distintamente trattati, deve essere tenuto distinto il deposito effettuato, nei casi in cui risulta ammissibile, ai sensi degli artt. 1210 e ss. cod. civ.. L'esecuzione di quest'ultimo è infatti finalizzata alla definitiva liberazione del debitore dalla sua obbligazione.

Note

nota1

In tal senso Nicolò, L'adempimento dell'obbligo altrui, Milano, 1936, p. 116; D'Onofrio, voce Offerta reale, in N.sso Dig.it., vol. XI, p. 768. Contra Falzea, L'offerta reale e la liberazione coattiva del debitore, Milano, 1947, p. 69, Ravazzoni, voce Mora del creditore, in N.sso Dig.it., vol. X, p. 904, i quali deducono un obbligo di cooperazione.
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nota2

Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 393, ritiene che sia sufficiente ad integrare la fattispecie della mora l'inerzia del debitore. Conforme Breccia, Le obbligazioni, in Tratt.dir.priv. dir. da Iudica-Zatti, Milano, 1991, p. 422.
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Bibliografia

  • BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, Tratt.dir.priv a cura di Iudica-Zatti, vol. XXIV, 1991
  • D'ONOFRIO, Offerta reale, N.sso Dig. it., XI
  • FALZEA, L'offerta reale e la liberazione coattiva del debitore, Milano, 1947
  • NICOLO', L'adempimento dell'obbligo altrui, Milano, Raccolta di scritti, II, 1980
  • RAVAZZONI, Mora del debitore, N.sso Dig. it., X, 1964

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