Codice Civile art. 1211


COSE DEPERIBILI O DI DISPENDIOSA CUSTIODIA
1. Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia sono eccessive, il debitore, dopo l' offerta reale o l' intimazione di ritirarle, può farsi autorizzare dal tribunale a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate e a depositarne il prezzo.

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