Requisiti per la validità dell'offerta, specie di offerta ( mora credendi )



L'offerta di adempimento posta in essere dal debitore vale a costituire in mora il creditore soltanto se presenta determinati requisiti, previsti dall'art. 1208 cod. civ. , norma che prescrive anche alcune modalità alternative di effettuazione di essa

In particolare devono concorrere le seguenti circostanze:

  1. Che l'offerta sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui;
  2. Che sia fatta da persona che può validamente adempiere nota1 ;
  3. Che comprenda la totalità della prestazione dovuta, coi frutti o gli interessi e le spese liquide , e in caso d'esistenza di spese non liquide, una somma per queste con riserva del supplemento quando fosse necessario;
  4. Che sia scaduto il termine stipulato a favore del creditore;
  5. Che si sia verificata la condizione se l'obbligazione è condizionale (vale a dire che il credito sia esigibile);
  6. Che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio ;
  7. Che sia fatta da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (notaio o ufficiale giudiziario: art. 73 disp.att.cod.civ. : questo requisito attiene a quelle che vedremo essere le concrete modalità di effettuazione dell'offerta). L'offerta come tale non può essere soggetta a restrizioni o condizioni : può essere tuttavia subordinata alla prestazione da parte del creditore del consenso necessario a liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli che ne limitassero comunque la disponibilità (II comma art. 1208 cod. civ. ).

Affinché si abbia mora credendi, è indispensabile che l'offerta fatta dal debitore intervenga secondo precise modalità. Possono essere distinte due specie principali di offerta nota2 :

  1. solenne o formale. Si tratta dell'offerta posta in essere ai sensi dell'art. 1208 cod. civ. , da un pubblico ufficiale dalla legge autorizzato a compierla. L'offerta solenne può essere reale o per intimazione.
  2. Una specie particolare di offerta formale è l' offerta reale, che consiste nella presentazione da parte del pubblico ufficiale nota3 , presso il domicilio del creditore, del denaro, dei titoli di credito, ovvero delle cose mobili che costituissero l'oggetto dell'obbligazione ( rectius : della prestazione). Se il creditore accetta quanto gli viene portato, ha luogo l'adempimento e conseguentemente il debitore viene liberato; in caso contrario di rifiuto da parte del creditore, potrà essere eseguito il deposito delle cose secondo le regole di cui agli artt. 1209 e ss. cod. civ..
  3. Qualora l'oggetto della prestazione dedotta nell'obbligazione sia diverso da quello di cui al punto 1a) che precede, ovvero si tratti di cose che devono essere consegnate in un luogo diverso da quello che corrisponde al domicilio del creditore (II comma art. 1209 cod. civ. ), l'offerta formale si fa per intimazione (IIcomma art. 1209 cod. civ. , si vedano anche gli artt. 1216 e 1217 cod. civ.). Ciò accade quando deve, ad esempio, esser consegnato un immobile ovvero sia dedotta una obbligazione di facere. Nel primo caso l'intimazione consiste nell'invito a prendere possesso dell'immobile, nel secondo ad accettare o a rendere possibile la prestazione dell'opera. Il tutto in forza di un atto notificato com'è prescritto per le citazioni (artt. 1216 , I comma, 1209 , II comma, 1217 , I comma e 73 , II comma, disp.att.cod.civ.).
  4. Secondo gli usi: si tratta di una specie di offerta non connotata da un particolare formalismo, le cui modalità sono rimesse alle pratiche contrattualinota4 . La principale differenza rispetto all'offerta formale quanto agli effetti consiste nel fatto che, di per sé, non risulta particolarmente significativa: l'efficacia propria della mora credendi si produrrà soltanto dal giorno del deposito delle cose oggetto della prestazione dovuta (art. 1214 cod. civ. ). Si ritiene offerta secondo gli usi l'offerta di pagamento mediante assegno circolare , non essendovi alcun pericolo di mancanza della provvista presso la banca obbligata al pagamento, poiché gli istituti di credito autorizzati ad emettere gli assegni circolari devono costituire per legge una congrua cauzione a garanzia degli stessi (Cass. Civ. Sez. II, 5143/86 ; in generale sulla assibilabilità dell'assegno circolare al denaro contante, cfr. Cass. S.U. 26617/07 ). L'offerta informale può riguardare anche l'obbligo di consegna di un immobile (ad es. nell'ipotesi di riconsegna dell'immobile locato: cfr. Cass. Civ. Sez. III, 2419/99 ). In questo caso, pur non producendosi l'effetto della costituzione in mora del creditore, il debitore non potrà più essere considerato in mora (a meno che il creditore l'abbia rifiutato per un motivo legittimo). Quando si tratta di offerta secondo gli usi, gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui il debitore esegue il deposito (art. 1212 cod. civ. ), se questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.

Note

nota1

Si ritiene che non occorra la capacità d'agire nè quella naturale poichè l'atto è produttivo di effetti favorevoli per il suo autore: Cattaneo, Della mora del creditore, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1973, p. 145; Nicolò, L'adempimento dell'obbligo altrui, in Raccolta di scritti, vol. II, Milano, 1980, p. 1082.
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nota2

E' opinione diffusa (Natoli, L'attuazione del rapporto obbligatorio, in Tratt. dir. civ. e comm. dir. da Cicu-Messineo, vol. I, Milano, 1974, p. 197; D'Onofrio, voce Offerta reale, in N.sso Dig.it., vol. XI, 1965, p. 770) che si tratti di un atto unilaterale recettizio costituito da due momenti, l'uno giuridico e l'altro materiale: l'intimazione e l'esibizione.
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nota3

Si ritiene che il notaio o l'ufficiale giudiziario quando eseguono l'offerta reale, agiscono come rappresentanti della parte: Cattaneo, op. cit., p. 171.
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nota4

La dottrina esclude che si tratti di usi normativi, in quanto manca il requisito della convinzione della loro giuridica necessità (c.d. opinio iuris ac necessitatis ): Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 406.
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Bibliografia

  • CATTANEO, Della mora del creditore, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1973
  • D'ONOFRIO, Offerta reale, N.sso Dig. it., XI
  • NATOLI, L’attuazione del rapporto obbligatorio: il comportamento del debitore, Milano, Tratt.dir.civ. diretto da Cicu - Messineo, II, 1984
  • NICOLO', L'adempimento dell'obbligo altrui, Milano, Raccolta di scritti, II, 1980


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