Il deposito ( mora credendi )



Ai sensi dell'art. 1210 cod. civ. affinchè il debitore consegua la liberazione dall'obbligazione (quand'essa abbia ad oggetto la prestazione di pagare una somma di denaro, di consegnare titoli di credito ovvero cose mobili), risulta indispensabile, all'esito infruttuoso dell'offerta formale, procedere al deposito delle cose nota1 .

I requisiti di validità del deposito sono previsti dall'art. 1212 cod. civ. , ai sensi del quale è necessario:

  1. Che esso sia stato preceduto da un'intimazione notificata al creditore e contenente l'indicazione del giorno, dell' ora e del luogo in cui la cosa offerta sarà depositata: si tratta della intimazione prevista dall'art. 74 disp.att.cod.civ. all'esito infruttuoso dell'offerta reale;
  2. Che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi e i frutti dovuti fino al giorno dell' offerta, nel luogo indicato dalla legge o, in mancanza, dal giudice;
  3. Che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del deposito, come dispone l'art. 78 disp.att.cod.civ.;
  4. Che, in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito gli sia notificato con l' invito a ritirare la cosa depositata, ai sensi dell'art. 73 disp.att.cod.civ.. Il deposito che ha per oggetto somme di danaro può eseguirsi anche presso un istituto di credito.

Come è evidente, si tratta principalmente di presupposti che consistono nell'esatta osservanza della procedura prevista dalla legge ai fini della regolarità dell'offerta.

All'offerta e al deposito, quando non vengono accettati dal creditore, può far seguito un particolare procedimento, la convalida dell'offerta reale, avente ad oggetto l'accertamento giudiziale dell'osservanza delle regole previste per la ritualità dell'offerta e del deposito e, conseguentemente, dell'illegittimità del rifiuto del creditore.

Giova osservare che, se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia sono eccessive, il debitore, dopo l'offerta reale o l'intimazione di ritirarle, ai sensi dell'art. 1211 cod. civ. , può farsi autorizzare dal Tribunale a venderle nei modi stabiliti per le cose pignoratenota2 e a depositarne il prezzo.

Che cosa accade se il debitore effettui il ritiro di quanto in deposito prima che esso venga convalidato ovvero accettato dal creditore?

L'ipotesi è prevista dall'art. 1213 cod. civ. , a norma del quale il deposito perde ogni efficacia, non intervenendo, in particolare, la liberazione del debitore. E' ovviamente salva la possibilità che intervenga un nuovo deposito. Risultano altresì salvi gli effetti della mora credendi , del tutto indipendenti da quelli del deposito.

Una volta che sia intervenuta la convalida ovvero l'accettazione del deposito da parte del creditore, il ritiro da parte del debitore non è più ammissibile (II comma art. 1210 cod. civ. ). Qualora tale ritiro fosse stato consentito dal creditore, egli non potrebbe più rivolgersi ai condebitori o ai fidejussori né far valere le garanzie reali o i privilegi che assistevano il proprio credito (art. 1213 cod. civ. ).

Per quanto concerne gli immobili, non è ovviamente ipotizzabile il deposito: per questo motivo l'art. 1216 cod. civ. appronta lo strumento, affine, della nomina di un sequestratario. Quando la nomina di costui da parte del giudice sia seguita dalla consegna del bene fattane dal debitore, si produce la liberazione di quest'ultimo dall'obbligazione nota3 .

Per le obbligazioni che consistono in un facere la legge non prevede un modo di liberazione del debitore quando il creditore è in mora.

Il II comma dell'art. 80 disp.att.cod.civ., che viene esaminato in tema procedimento afferente alla mora credendi, prevede soltanto le tappe per giungere a quest'ultima, ma non parla di liberazione dal vincolo obbligatorio.

Secondo un'opinione nota4 in questa eventualità si produrrebbe sia la mora credendi sia la definitiva liberazione del debitore.

Note

nota1

La natura del deposito liberatorio è controversa in dottrina. Alcuni ritengono si tratti di una applicazione dell'art.1411 cod. civ. , cioè del contratto a favore di terzo (Cattaneo, Della mora del creditore, in Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1973, p. 188); altri mettono piuttosto in evidenza una combinazione di deposito e di accollo (Falzea, L'offerta reale e la liberazione coattiva del debitore, Milano, 1947, p. 297; Mastropaolo, Il sequestro liberatorio come vicenda dell'obbligazione, Milano, 1984, p. 48. Contra Giorgianni, Lezioni di diritto civile tenute nell'anno accademico 1955-1956, Varese, 1956, p. 129, Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 412.
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nota2

Si ritiene in dottrina che trovi applicazione la norma sulla vendita del pegno (art. 2797 cod. civ. ): Giorgianni, op. cit., p. 118.
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nota3

Bigliazzi Geri, L'obbligazione in generale, in Comm. cod. civ. dir. da Cendon, Torino, 1999, p. 91; Visintini, Mora del creditore, in Tratt. dir. priv. dir. da Rescigno, vol. IX, Torino, 1984, pp. 149 e ss.
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nota4

Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p. 645.
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Bibliografia

  • BIGLIAZZI GERI, L'obbligazione in generale, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, 1999
  • CATTANEO, Della mora del creditore, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1973
  • FALZEA, L'offerta reale e la liberazione coattiva del debitore, Milano, 1947
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • GIORGIANNI, Lezioni di diritto civile tenute nell'anno accademico 1955-1956, Varese, 1956
  • MASTROPAOLO, Il sequestro liberatorio come vicenda dell'obbligazione, Milano, 1984
  • VISINTINI, Mora del creditore, Enc.dir., VII, 1976


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