Codice Civile art. 1210


FACOLTA' DI DEPOSITO E SUOI EFFETTI LIBERATORI
1. Se il creditore rifiuta di accettare l' offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore può eseguire il deposito.
2. Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione.

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