Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 8 art. 6


Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di
difesa nazionale, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza
comprese le attribuzioni derivanti dalle norme sulla circolazione
stradale fuori dei centri abitati e sulla circolazione nelle vie
d'acqua interne, nonché quelle altre che, pur essendo esercitate in
relazione alle attività di cui al presente decreto, riguarda materie
non comprese nell'articolo 117 della Costituzione.

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