Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 8 art. 16


Le regioni, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio
delle attribuzioni ad esse trasferite con i precedenti articoli 1 e 2
o loro delegate con il precedente art. 13, possono avvalersi dei
servizi dello Stato a carattere tecnico-scientifico operanti per
funzioni non trasferite alle regioni.
Lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute per conto della
regione.
La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con
decreto del Ministro per il tesoro (Ora Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ex d.lg. 5 dicembre 1997, n. 430) di concerto con il Ministro
competente, previa intesa con l'amministrazione regionale
interessata.

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