Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 8 art. 1


Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e
periferici dello Stato in materia di urbanistica sono trasferite, per
il rispettivo territorio, alle Regioni a Statuto ordinario.
Il trasferimento predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni
amministrative statali concernenti:
a) l'approvazione dei piani territoriali di coordinamento
previsti dall'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e
successive modificazioni ed integrazioni;
b) la determinazione dell'estensione del piano intercomunale
previsto dall'art. 12 della predetta legge n. 1150 e la sua
approvazione;
c) l'approvazione dell'elenco dei comuni soggetti all'obbligo
della formazione del piano regolatore generale e la adozione delle
misure previste dall'art. 8, quinto comma, della citata legge n.
1150, relativamente all'obbligo medesimo;
d) l'approvazione dei piani regolatori generali; l'autorizzazione
e l'approvazione delle relative varianti, ivi comprese quelle
soggette a procedimento speciale in quanto connesse agli insediamenti
scolastici, universitari ed ospedalieri;
e) l'approvazione dei piani di ricostruzione degli abitati
danneggiati dalla guerra;
f) l'approvazione dei piani delle zone destinate all'edilizia
economica e popolare (legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive
modificazioni);
g) la fissazione dei termini per la formazione dei piani
particolareggiati, l'approvazione dei medesimi e delle relative
varianti; l'adozione di misure per la compilazione dei piani stessi
in sostituzione di quelli rimasti inattuati in tutto o in parte;
h) l'approvazione dei regolamenti edilizi comunali e dei
programmi di fabbricazione;
i) il nulla-osta all'autorizzazione comunale dei piani di
lottizzazione;
l) il nulla-osta al rilascio di licenze edilizie in deroga alle
norme dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi, ivi comprese le
deroghe alle altezze stabilite dalle norme urbanistico-edilizie per
le costruzioni alberghiere;
m) la sospensione e demolizione di opere difformi dal piano
regolatore oppure comunque non rispondenti alle prescrizioni del
piano medesimo;
n) il parere sulla demolizione di costruzioni abusive ai sensi
dell'art. 32 della citata legge numero 1150;
o) ogni altra funzione amministrativa esercitata dagli organi
centrali e periferici dello Stato nella materia di cui al presente
articolo, salvo quanto disposto dai successivi articoli.
Il trasferimento delle funzioni amministrative di cui al presente
articolo riguarda anche le attribuzioni esercitate dagli organi
centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione ai
sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, nonché da organi centrali e
periferici di altri Ministeri.
Il trasferimento predetto riguarda altresì la redazione e
l'approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5
della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
Ai fini dell'attuazione del piano urbanistico regionale e dei piani
territoriali di coordinamento, nel rispetto delle relative
competenze, gli interventi di spettanza dello Stato in materia di
viabilità, linee ferroviarie ed aerodromi, anche se realizzati a
mezzo di aziende autonome, sono effettuati previa intesa con la
regione Valle di Aosta ( Comma aggiunto dall'art. 6, l. 16 maggio 1978, n. 196).
Il piano urbanistico regionale ed i piani territoriali di
coordinamento sono approvati con legge regionale (1).
Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:
a) alla rete autostradale ed alle strade statali, salvo le strade
costituenti la viabilità locale e regionale, ai sensi dell'articolo 4
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre
1946, n. 532, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, e della
legge regionale 18 ottobre 1950, n. 1;
b) alla classificazione e declassificazione delle strade statali,
d'intesa con la regione; l'efficacia del provvedimento di
declassificazione decorre dalla data dalla quale ha effetto l'atto
regionale - che dovrà essere emanato entro sei mesi - con cui si
provvede alla nuova classificazione o alla diversa destinazione del
suolo stradale; i provvedimenti di classificazione e quelli di
declassificazione, congiunti all'atto regionale testé previsto,
comportano il trasferimento delle strade;
c) alle costruzioni ferroviarie, ad eccezione delle linee
metropolitane;
d) agli aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere
esclusivamente turistico;
e) alle opere idrauliche di prima classe;
f) ai lavori pubblici concernenti i servizi statali;
g) all'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato,
all'edilizia universitaria, alla costruzione di alloggi per i
dipendenti statali la cui concessione sia essenzialmente subordinata
alla prestazione in loco di un determinato servizio, alle opere di
prevenzione e soccorso per calamità naturali, relative alle materie
di cui alle lettere precedenti, nonché agli interventi straordinari
nelle opere di soccorso relative a calamità di estensione e di entità
particolarmente gravi;
h) ai lavori pubblici di riparazione di danni bellici ( Comma aggiunto dall'art. 6, l. 16 maggio 1978, n. 196).
Resta, altresì, ferma la competenza degli organi statali, da
esercitare, sentita la regione, in ordine agli aggiornamenti e
modifiche del piano generale degli acquedotti ( Comma aggiunto dall'art. 6, l. 16 maggio 1978, n. 196).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 8 art. 1"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti