Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 8 art. 14


Il trasferimento alle regioni degli uffici statali di cui al
precedente art. 12 comporta la successione delle regioni allo Stato
nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici
stessi nonché al relativo arredamento.
La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature,
nonché dei diritti ed obblighi a essi inerenti, sarà fatta constare
con verbali redatti in contraddittorio, da funzionari a ciò delegati,
rispettivamente, dal Ministero dei lavori pubblici e
dall'amministrazione regionale.

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