Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 8 art. 17


Il contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo,
compresi gli operai, da trasferire alle Regioni a statuto ordinario
con effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni
amministrative statali ad esse trasferite con il presente decreto, è
indicato nella tabella allegata.
Il contingente di cui al precedente comma sarà ripartito per
qualifica e per regione con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro competente di concerto con il
Ministro per il tesoro ( Ora Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ex d.lg. 5 dicembre 1997, n. 430), da emanare entro tre mesi dalla data
indicata nel primo comma.
In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di
ruolo da trasferire alle regioni a statuto ordinario, ai sensi del
precedente primo comma, i ruoli organici e gli eventuali contingenti
non di ruolo, cui il personale trasferito appartiene, vengono
ridotti, con decorrenza dal 1° aprile 1972, delle unità di ruolo
organico e del contingente non di ruolo trasferiti (Comma così sostituito dall'art. 3, l. 29 maggio 1974, n. 218).
Ferma restando la decorrenza dalla data indicata nel primo comma
del trasferimento alle regioni, l'immissione nei ruoli e contingenti
regionali del personale di cui al primo comma sarà effettuata con la
prima legge regionale di istituzione di ruoli regionali.
Sino alla data di inquadramento nei ruoli regionali, e comunque non
oltre il 31 dicembre 1972, all'amministrazione del personale da
trasferire continuerà a provvedere, salvo quanto previsto nei
successivi articoli, l'amministrazione di provenienza.
Al predetto personale continuano ad applicarsi, fino al suo
inquadramento nei ruoli o contingenti regionali, le norme relative
allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività,
previdenza, assistenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato.
Nell'ambito della regione i trasferimenti di sede del personale
statale di cui al presente articolo sono disposti, osservate le norme
dell'art. 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento
dell'amministrazione regionale, che fino alla data indicata nel
precedente quinto comma ne dà notizia all'amministrazione statale di
provenienza del dipendente.
Le spese per gli stipendi e tutte le altre competenze spettanti al
personale di cui al presente articolo sono a carico delle regioni che
provvederanno altresì a versare all'amministrazione statale di
provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento
economico previsti dalla legge.
Fino a quando non si potrà provvedere diversamente il pagamento
delle competenze di attività di servizio e della pensione spettanti
all'impiegato od operaio messo a disposizione o trasferito verrà
effettuato dall'amministrazione di provenienza salvo il successivo
rimborso.

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