Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 8 art. 3


Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per le opere di
competenza delle regioni stesse e per quelle ad esse delegate con il
presente decreto, le competenze degli organi centrali e periferici
dello Stato in ordine alle dichiarazioni di pubblica utilità, di
urgenza e di indifferibilità dei lavori nonché l'esercizio delle
attribuzioni di carattere amministrativo attualmente spettanti agli
organi medesimi in materia di espropriazione per pubblica utilità e
di occupazione temporanea e di urgenza, comprese la determinazione
amministrativa delle indennità e la retrocessione.

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