Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 8 art. 4


Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni
amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela,
esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine
agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni locali operanti nella
regione nelle materie di cui al presente decreto, nonché le
attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la
designazione da parte del Ministro per il tesoro ( Ora Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ex d.lg. 5 dicembre 1997, n. 430) di un componente
dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di
interessi finanziari dello Stato.

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